Cessione strade di lottizzazione non obbligatoria senza previsione vincolante (TAR Molise n. 15 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La convenzione di lottizzazione che riconosce ai lottizzanti la sola facoltà di cedere al Comune le strade interne, i sottoservizi e gli impianti di pubblica illuminazione, subordinandola alla richiesta degli stessi lottizzanti e alla valutazione di opportunità dell’ente, non pone a loro carico alcun obbligo di trasferimento. Difetta pertanto il presupposto per una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., che richiede un’obbligazione di fonte legale o negoziale di prestare il consenso alla stipula, rimasta inadempiuta. La delibera consortile adottata a maggioranza e non all’unanimità dei millesimi non attribuisce al presidente del consorzio alcuna legittimazione negoziale alla cessione e non vincola assenti e dissenzienti, in coerenza con l’art. 1108, terzo comma, cod. civ. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussiste sulle controversie relative all’esecuzione delle convenzioni urbanistiche.
Il Fatto
Il Comune ricorrente aveva sottoscritto nel 2002 una convenzione di lottizzazione per la realizzazione di un comparto in zona F5 del PRG. Tra il 2003 e il 2013 venivano eseguite le opere di urbanizzazione, compresi i tratti stradali denominati “B” e “C”. La società subentrata nelle aree, dopo una prima richiesta di cessione avanzata dalla precedente titolare, chiedeva al Comune di definire la procedura di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. L’ente deliberava quindi l’acquisizione e invitava la società a fornire i dati necessari alla stipula dell’atto pubblico.
Il Comune rilevava poi che il verbale assembleare dei consorziati era stato adottato con una maggioranza di millesimi, senza l’unanimità, e invitava a sanare il difetto entro un termine. Rimasta inerte la controparte, l’ente agiva dinanzi al TAR per accertare l’inadempimento e ottenere la condanna alla cessione tramite sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. Il Consorzio convenuto non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione esclusiva, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm. e la giurisprudenza consolidata che vi ricomprende le controversie sulla corretta esecuzione delle convenzioni urbanistiche, citando Cass. civ., Sez. Un., n. 2546/2011 e Cons. Stato, Ad. Plen. n. 28/2012. La convenzione è qualificata come modulo negoziale con cui privato e amministrazione definiscono un programma urbanistico in luogo o a integrazione dei poteri autoritativi.
Nel merito la domanda è dichiarata infondata. Il Collegio ricorda che la pronuncia costitutiva presuppone un’obbligazione, legale o negoziale, di prestare il consenso alla stipula e il suo inadempimento. Esamina quindi l’art. 13 della convenzione, che prevede la mera possibilità per i lottizzanti di cedere le strade e i sottoservizi, dietro loro richiesta e quando l’ente ne ravvisi l’opportunità per esigenze collettive. La clausola riconosce una facoltà, non un obbligo: i lottizzanti restano liberi di scegliere se procedere o meno alla cessione.
Il Tribunale esclude che l’obbligo possa derivare dalla delibera consiliare di accoglimento della richiesta di cessione. Questa esprime soltanto una valutazione di compatibilità della proposta con gli interessi pubblici tutelati, secondo il modulo già previsto dalla convenzione. Il Comune, d’altra parte, non invoca alcuna norma o principio idoneo a radicare un obbligo di trasferimento.
La conclusione si conferma sul piano sostanziale. La delibera consortile recante il consenso alla cessione era stata assunta a maggioranza e non all’unanimità dei millesimi: lo stesso Comune ne aveva segnalato l’inidoneità a conferire al presidente del Consorzio la legittimazione negoziale alla stipula. Ne deriva che alcun obbligo può configurarsi in capo ai consorziati che non hanno manifestato la propria volontà, in coerenza con l’art. 1108, terzo comma, cod. civ., che per gli atti di alienazione sul fondo comune esige il consenso di tutti i partecipanti.
Il ricorso è pertanto respinto, per insussistenza dell’obbligo e del suo inadempimento. La mancata costituzione del Consorzio esime il Collegio dal pronunciarsi sulle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1108 c.c. – Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
- Art. 2932 c.c. – Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto