La pergola chiusa perimetralmente è nuova costruzione e richiede permesso di costruire (Cons. Stato n. 8349 del 18.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un manufatto esterno come pergotenda in regime di edilizia libera presuppone che l’opera principale sia costituita dalla tenda, che la struttura di sostegno abbia carattere meramente accessorio e che gli elementi di copertura e chiusura siano non solo facilmente amovibili, ma anche completamente retraibili e privi di fissità e stabilità. Ove invece il manufatto, valutato nel suo complesso e non in maniera atomistica, delimiti un volume chiuso stabilmente configurato e fruibile con continuità, alterando la sagoma e il prospetto dell’edificio, esso integra nuova costruzione soggetta a permesso di costruire e alla preventiva autorizzazione paesaggistica. La sussistenza di una copertura realizzata con ombrelloni non esclude di per sé l’abuso, quando il contesto complessivo riveli fissità e destinazione durevole dello spazio.
Il Fatto
La società appellante gestisce un ristorante in unità immobiliare sul lungomare. A seguito di sopralluogo del 2013 la polizia municipale accertava la presenza, sui lati dell’immobile, di strutture chiuse adibite a sala ristorante e sala d’attesa, realizzate in assenza di titolo edilizio e in contrasto con la normativa urbanistica. Il Comune ordinava la rimozione; seguivano una SCIA archiviata, nuovi sopralluoghi nel 2017 e nel 2018, un verbale di accertamento e, infine, l’ordinanza di demolizione n. 4 del 20 febbraio 2019.
La società impugnava quest’ultima davanti al TAR, deducendo l’assenza di contraddittorio, la natura di pergotenda dell’opera e l’esenzione dal nulla osta paesaggistico in quanto tipologia dell’allegato A al d.P.R. n. 31/2017. Il TAR respingeva il ricorso nel merito, riconducendo il manufatto all’allegato B del medesimo decreto. Proponeva quindi appello, resistendo il Comune che insisteva anche sull’inammissibilità per mancata impugnazione delle ordinanze del 2017.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità, essendo l’appello infondato nel merito. Il primo motivo investe la qualificazione dell’intervento: l’appellante sostiene che gli ombrelloni, non ancorati al suolo né dotati di intelaiature fisse, non consentano di configurare alcun volume chiuso. La censura è destituita di fondamento.
La Corte ricostruisce in fatto la situazione, rilevando come la struttura originariamente presente sul lato sud non esista più e sia stata sostituita da una copertura con ombrelloni, mentre sul lato est permane la tenda a braccio con chiusura perimetrale. Emerge dalla documentazione che il perimetro è chiuso da tendaggi antipioggia e da una recinzione in legno, che l’ambiente è raggiunto da tutti gli impianti e presenta arredi, risultando così fruibile tutto l’anno quale sala ristorante.
Quanto alla nozione di pergotenda, il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui occorre che l’opera, per caratteristiche strutturali e materiali, non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi o superfici utili e che la tenda costituisca l’elemento principale, con struttura accessoria e chiusure completamente retraibili. Richiama in tal senso Cons. Stato, Sez. II n. 2053 del 15 marzo 2024.
Il carattere di fissità viene desunto dalla circostanza che i tendoni sono collocati in sito quantomeno dal 2018: la loro stabilità suppone un’installazione radicata, con pilastro centrale impiantato al suolo o appesantito. Ne segue che lo spazio sottostante è stato di fatto trasformato in volume chiuso abitabile: la struttura, valutata complessivamente, è nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. Analogo ragionamento vale per la tenda a braccio sul lato est.
Il secondo motivo, relativo all’esenzione paesaggistica, è infondato. Il nuovo argomento sulla zona omogenea A o B alla data del 6 settembre 1985 non era stato dedotto in primo grado e integra motivo nuovo inammissibile in appello. Nel merito, esclusa la qualificazione come pergotenda, l’opera non era esonerata dalla preventiva autorizzazione paesaggistica. L’appello è respinto, con condanna alle spese in favore del Comune, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.