Spese compensate illegittimamente se basate su mancata opposizione e semplicità della difesa (Cass. civ. Sez. II n. 14592 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non integrano le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo antecedente alla riforma introdotta dal d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014, né l’assenza di opposizione della controparte, né la contumacia della stessa, né la natura genericamente indicata della causa, né l’asserita semplicità dell’attività difensiva o delle questioni trattate. La parte vittoriosa ha comunque dovuto agire in giudizio per far valere il proprio diritto, sicché trovano piena applicazione i criteri ordinari della soccombenza e della causalità; la semplicità della controversia può incidere sull’entità della liquidazione, ma non giustificarne l’azzeramento mediante compensazione. Il provvedimento che disponga la compensazione su tali basi è pertanto cassato, con decisione nel merito e condanna della parte soccombente alle spese.

Il Fatto

La vicenda si svolge nell’ambito di un giudizio di equa riparazione ex l. n. 89/2001. Dopo un’ordinanza della Corte di cassazione che aveva annullato il precedente decreto, la ricorrente aveva riassunto il processo dinanzi alla Corte di appello di Perugia, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento dell’indennizzo e delle spese di lite del primo grado.

Nel giudizio di rinvio la Corte perugina aveva rideterminato i compensi, condannando il Ministero alla rifusione delle spese del primo grado e del giudizio di legittimità, ma disponendo la compensazione per intero delle spese del giudizio di riassunzione. Avverso tale decreto la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo l’illegittimità della compensazione per difetto delle condizioni di legge.

La Motivazione della Corte

Il motivo è dichiarato manifestamente fondato. La Corte rileva che il giudice di rinvio aveva fondato la compensazione sull’assenza di opposizione della difesa erariale e sulla dedotta semplicità dell’attività difensiva espletata. Tali circostanze non integrano le ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma applicabile ratione temporis.

La Corte individua il regime applicabile nell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nel testo antecedente alla modifica introdotta dal d.l. n. 132/2014, convertito dalla l. n. 162/2014, applicabile in ragione dell’inizio del procedimento nel 2013. Tale testo subordinava la compensazione alla soccombenza reciproca o alla ricorrenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione.

Richiamando la propria costante giurisprudenza — Cass. n. 22763/2013 e Cass. n. 23632/2013, specificamente in materia di equa riparazione, nonché Cass. n. 21083/2015, Cass. n. 28484/2017, Cass. n. 11786/2020, Cass. n. 20105/2022 e, da ultimo, Cass. n. 25542/2023 — il Collegio afferma che non rilevano quali ragioni giustificative né la contumacia della controparte, né la sua assenza di opposizione, né la natura della causa, né la semplicità dell’attività difensiva.

La parte risultata vittoriosa ha comunque dovuto agire in giudizio per far valere il proprio diritto. Devono quindi trovare applicazione i criteri ordinari della soccombenza e della causalità. La semplicità delle questioni può incidere sull’entità della liquidazione, ma non può giungere ad azzerarla.

Il ricorso è pertanto accolto, il decreto impugnato cassato nel capo relativo alla compensazione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito, condannando il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di rinvio e di quelle del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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