Opposizione alla liquidazione degli ausiliari: termine dalla notifica del deposito (Cass. civ. Sez. 2 n. 14456 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per l’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, previsto dall’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e pari a trenta giorni ai sensi dell’art. 702-quater cod. proc. civ., decorre dalla comunicazione del decreto, effettuata a norma degli artt. 136 e seguenti cod. proc. civ. o con forme equipollenti, idonee ad assicurare l’effettiva ed integrale conoscenza del provvedimento ai fini dell’esercizio della facoltà di impugnazione. L’opposizione alla liquidazione deve svolgersi nel contraddittorio con le parti private beneficiarie dei pagamenti.
Il Fatto
Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 5 aprile 2022, dichiarava inammissibili le opposizioni proposte da alcuni soggetti, qualificabili come ausiliari del giudice, avverso i decreti di liquidazione e di pagamento delle spese anticipate dall’Erario per l’attività di intercettazione. Il giudice di merito riteneva le opposizioni tardive, in quanto proposte con ricorso datato 22 luglio 2019, oltre i trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti, avvenuta, secondo la sua ricostruzione, il 14 giugno 2019. Gli interessati proponevano quindi ricorso per cassazione, deducendo l’errore del Tribunale nell’individuazione del momento iniziale del termine.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti avevano denunciato la violazione degli artt. 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011. Il collegio ha rilevato che i verbali di notifica del deposito dei decreti di liquidazione e del provvedimento del Pubblico Ministero recavano le date del 1, 2, 8 e 9 luglio 2019, e che i ricorsi in opposizione erano stati tutti depositati entro il 30 luglio dello stesso anno, quindi entro il termine di trenta giorni.
La Corte ha precisato che il dies a quo del termine per l’opposizione decorre dalla comunicazione del decreto, effettuata ai sensi degli artt. 136 e seguenti cod. proc. civ. o con forme equipollenti idonee ad assicurare l’effettiva e integrale conoscenza dello stesso. Nel caso in esame, rileva quale termine iniziale la data del verbale di notifica dell’avviso di deposito dei provvedimenti opposti, in applicazione degli artt. 168 e 168-bis d.P.R. n. 115/2002.
Il giudice di legittimità ha inoltre richiamato il principio secondo cui il termine per l’opposizione è di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione, e ha ribadito che il giudizio di opposizione alla liquidazione deve svolgersi nel contraddittorio con le parti private beneficiarie dei pagamenti. In ragione di ciò, l’ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta, in diversa composizione, perché verifichi l’integrità del contraddittorio e proceda al riesame delle opposizioni. Il secondo motivo di ricorso, concernente le modalità di liquidazione, è rimasto assorbito.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 136 c.p.c. – Comunicazioni
- Art. 702-quater c.p.c. – Articolo abrogato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197