La notifica dell’avviso di addebito INPS con raccomandata segue le regole postali ordinarie (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8951 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, la notifica eseguita dall’INPS mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è disciplinata dalle norme del servizio postale ordinario, non già dalla legge n. 890/1982. In tale procedimento di notifica semplificato non è richiesta la redazione di una relata di notifica, né l’annotazione sull’avviso di ricevimento della persona cui il plico sia stato consegnato. L’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato, operando la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ., superabile solo con la prova dell’impossibilità incolpevole di prenderne cognizione. A seguito della rituale notifica dell’avviso di addebito, restano precluse le contestazioni sulla sussistenza del titolo esecutivo e sul merito della pretesa contributiva.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma aveva respinto il gravame del contribuente, confermando il rigetto dell’opposizione avverso il preavviso di fermo notificato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per l’omesso pagamento dei contributi inerenti a tre avvisi di addebito emessi dall’INPS. Il giudice territoriale aveva ritenuto rituale la notifica degli atti impositivi, eseguita a mezzo del servizio postale ordinario, e conseguentemente tardive le doglianze sulla sussistenza del titolo esecutivo e sul merito della pretesa. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi e illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 30, comma 4, del d.l. n. 78/2010, dell’art. 7 della legge n. 890/1982 e dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che alla notifica diretta degli avvisi di addebito dovesse applicarsi la disciplina dettata per gli atti delle pubbliche amministrazioni, non quella del servizio postale ordinario.
La Corte ha disatteso la censura, richiamando il principio di diritto enunciato da Cass. n. 21847 del 2025, al quale ha inteso dare continuità. Il Collegio ha evidenziato che l’art. 30, comma 14, del d.l. n. 78/2010 equipara gli avvisi di addebito alle cartelle di pagamento, orientando l’interpretazione anche delle modalità di notifica. Pertanto, quando l’invio avviene mediante raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati, non quelle della legge n. 890 del 1982, che concernono esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ.
La Corte ha inoltre escluso la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2018, che ha ritenuto il regime differenziato non irragionevole e comunque idoneo a salvaguardare l’effettiva conoscenza dell’atto.
Con il secondo motivo il ricorrente censurava la sentenza per violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, per non avere la Corte territoriale accertato il diritto dell’ente impositore di procedere a riscossione in assenza del ruolo esattoriale. La censura è stata ritenuta inammissibile, in quanto il ricorrente non aveva indirizzato critiche decisive contro la statuizione relativa alla preclusione delle contestazioni sull’esistenza del titolo esecutivo, derivante dalla definitività della pretesa contributiva.
Il ricorso è stato pertanto respinto nel suo complesso, con compensazione delle spese in ragione del recente intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.