Compensazione delle spese illegittima in difetto di gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. V n. 21720 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di merito di compensare le spese di lite ha natura discrezionale e il sindacato di legittimità, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., è limitato ad accertare che non sia posto il carico delle spese sulla parte totalmente vittoriosa. È tuttavia censurabile la coerenza e la razionalità della motivazione con cui la compensazione è sorretta, risultando suscettibile di cassazione la motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea. Ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, la compensazione è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Le mere oscillazioni giurisprudenziali e le innovazioni legislative non integrano tali ragioni, non potendosi ravvisare alcuna deroga al criterio generale della soccombenza.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello, compensando integralmente le spese di lite. In primo grado era stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso un sollecito di pagamento TARI 2018 emesso da un ente locale.
Il giudice di appello, riformando la decisione, aveva riconosciuto la legittimazione passiva dell’ente in base al più recente orientamento di legittimità e aveva accolto l’impugnazione per difetto di notifica degli atti prodromici, stante la tardiva costituzione dell’ente. Il contribuente ricorre per cassazione dolendosi della compensazione delle spese, disposta pur in presenza di una parte totalmente vittoriosa.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto ammissibile il ricorso, che espone le fasi del giudizio e gli elementi essenziali necessari a individuare l’oggetto della controversia, indicando le norme asseritamente violate. Nel merito, l’unico motivo — violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. — è fondato.
La Corte ricorda che il potere di compensazione è discrezionale e che il controllo di legittimità non si estende all’opportunità della scelta, ma resta censurabile la coerenza e razionalità della motivazione, cassabile se palesemente illogica o manifestamente erronea (in motivazione, Cass. n. 17816/2019).
Poiché il giudizio di appello è stato instaurato l’11.9.2023, trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, che ammette la compensazione, oltre che per soccombenza reciproca, solo «qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». Tali ragioni sono ravvisabili, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3977/2020, Cass. n. 4696/2019), nelle ipotesi di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza, o nelle sopravvenienze di assoluta incertezza di pari o maggiore gravità ed eccezionalità.
Nel caso concreto, la giustificazione addotta dal giudice di merito — le oscillazioni giurisprudenziali e le innovazioni legislative — non integra le gravi ed eccezionali ragioni richieste. Il ricorrente era risultato totalmente vittorioso per ragioni diverse da quelle indicate a sostegno della compensazione, sicché questa non era giustificabile.
Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito: le spese dei gradi di merito sono liquidate e distratte in favore del difensore antistatario, rispettivamente in Euro 1.300,00 e Euro 2.404,00, oltre accessori di legge, con condanna dell’ente locale alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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