Socio occulto e credito della banca nel fallimento: onere della prova (Cass. civ. Sez. I n. 10252 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La qualità di socio occulto di una società fallita non può essere desunta dal solo svolgimento, da parte di un terzo, di funzioni di gestione e controllo dell’impresa. Tali funzioni sono compatibili con la figura dell’amministratore di fatto e non integrano di per sé l’affectio societatis. Nell’impugnazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare, nel testo riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006, trova piena applicazione il principio dell’onere della prova: non è il creditore ammesso a dover dimostrare nuovamente il proprio credito, ma è l’impugnante a dover provare la fondatezza della contestazione. Il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo grado di merito per ridiscutere gli esiti istruttori.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, con decreto del 07.04.2023, rigettava l’impugnazione proposta dal ricorrente avverso il decreto di esecutività dello stato passivo di una società fallita. In quella sede erano stati ammessi al passivo i crediti insinuati dalla banca, in parte in prededuzione e in privilegio, in parte in via ipotecaria per il mancato pagamento delle rate di tre finanziamenti, oltre agli interessi in chirografo.

Il ricorrente aveva contestato la legittimazione della banca, sostenendo che essa fosse un socio occulto della società fallita. Il Tribunale aveva escluso che la gestione e il controllo dell’impresa bastassero a conferire la qualità di socio. Avverso quel decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2247 cod. civ. in relazione agli artt. 113, 115, 116 e 132 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di fatti decisivi, costituiti da una serie di indici sintomatici della qualità di socio occulto: l’imposizione della governance e di modifiche statutarie, la nomina di un consigliere di fiducia della banca e l’esercizio, in forza di un diritto di pegno sulle quote, di una penetrante attività di controllo.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo sovrappone censure eterogenee, riferite alle diverse ipotesi dell’art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, cod. proc. civ., senza consentirne l’esame separato. Il nucleo contestativo sostanziale mira, in realtà, a ottenere una rivisitazione delle valutazioni di merito: il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un ulteriore, non consentito, grado di merito.

Nel richiamare la proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis cod. proc. civ., la Corte ribadisce che nell’impugnazione dei crediti ammessi di cui all’art. 98 l.f. non è il creditore a dover dimostrare nuovamente il proprio credito, già assistito dalla favorevole valutazione del giudice delegato, bensì l’impugnante a dover provare la fondatezza della contestazione. Nella specie il ricorrente non aveva offerto tale prova.

Il Collegio osserva che il Tribunale si era attenuto al principio consolidato secondo cui la prova della sussistenza di una società di fatto esige la dimostrazione dell’esercizio in comune dell’attività economica, dell’esistenza di un fondo comune e dell’effettiva partecipazione ai profitti e alle perdite, quindi di un agire nell’interesse, ancorché diversificato, dei soci. Sul punto richiama Cass. n. 10507/2016, n. 7903/2020 e n. 4784/2023.

La Corte rileva, inoltre, che il ricorso non rispetta i canoni di specificità e autosufficienza: la censura richiama atti, scritti difensivi e verbali senza indicare la sede processuale dell’allegazione né localizzare la produzione documentale. Il ricorso è quindi inammissibile. Il Collegio applica la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., richiamando Cass. Sez. U n. 27195 del 22.09.2023 e n. 27433 del 27.09.2023, e dà atto dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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