Compensazione delle spese illegittima se il TAR accoglie integralmente il ricorso (Cons. Stato n. 1131 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese di lite. Tuttavia, quando accoglie integralmente le ragioni di una parte, opera il generale principio della soccombenza e la condanna alle spese non richiede ampia motivazione. La compensazione delle spese, invece, integra un’eccezione alla regola e impone un onere di motivazione rinforzato, volto a mantenere inalterato il rapporto tra regola ed eccezione. Fattori estranei al merito, come la serialità del contenzioso, non giustificano la compensazione e possono anzi aggravarsi in danno di un’amministrazione che mantiene un contegno riconosciuto illegittimo in giudizio. La liquidazione del compenso del difensore segue i parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022, con obbligo di motivare lo scostamento dai valori medi.

Il Fatto

L’appellante aveva proposto ricorso in ottemperanza innanzi al TAR Lazio per l’esecuzione di una sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma, Sezione lavoro. Il TAR accoglieva integralmente il ricorso, ma compensava integralmente le spese di lite, richiamando il carattere seriale del contenzioso in cui si inseriva la vicenda.

La parte ha impugnato esclusivamente il capo sulle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., la motivazione apparente e contraddittoria, e chiedendo la liquidazione in misura tabellare, con attribuzione al difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili, tra cui la sentenza n. 169/2025 del 13 gennaio 2025, e i principi enunciati dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 24 maggio 2007: il TAR ha ampi poteri discrezionali in materia di spese e può riconoscere equitativamente i giusti motivi per la compensazione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.

L’ampia discrezionalità non è però illimitata. Se il TAR accoglie integralmente le ragioni di una parte, trova applicazione il principio della soccombenza. La regolazione delle spese segue allora la soccombenza e non esige ampia motivazione; l’onere motivazionale si rafforza quando la regolazione prescinde dalla vittoria in giudizio e risponde a esigenze differenti. In caso di compensazione la motivazione è rinforzata, per conservare il rapporto di regola ad eccezione tra condanna del soccombente e compensazione.

Nel caso concreto il TAR ha richiamato fattori estranei al merito, segnatamente la serialità del contenzioso. Tali fattori erano semmai idonei ad aggravare, anche nella liquidazione, la responsabilità di un’amministrazione che mantiene un contegno riconosciuto illegittimo in sede giurisdizionale, in violazione del principio di leale collaborazione sancito dalla legge n. 241/1990, costringendo il cittadino a sostenere oneri e attendere tempi giudiziari. Il TAR avrebbe quindi dovuto applicare l’art. 91 c.p.c. e porre le spese a carico dell’amministrazione resistente.

Sulla quantificazione, il Collegio ricorda che il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato dall’art. 9 della legge n. 27/2012 e che, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 247/2012, il compenso è pattuito di regola per iscritto e, in mancanza, liquidato dal giudice secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022. Non sussiste il vincolo legale dei minimi tariffari, ma il giudice che si discosti apprezzabilmente dai valori medi tabellari deve indicare i criteri seguiti, con l’unico limite dell’art. 2233, comma 2, c.c.

L’appello è accolto nei termini indicati e il Collegio procede a nuova liquidazione equitativa delle spese di primo grado, tenuto conto della difficoltà e dell’impegno richiesti al difensore, in una causa vertente su un’unica questione di univoca interpretazione. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza, con compensazione parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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