Legittimo il project financing comunale per l’impianto di tennis (TAR Sardegna n. 1131 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del Comune di destinare un’area standard di propria proprietà a impianto sportivo per il tennis costituisce espressione del potere discrezionale di pianificazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente, sindacabile dal giudice amministrativo solo ove affetta da manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti. Il ricorso all’art. 4 del d.lgs. n. 38/2021 configura un partenariato pubblico-privato a procedura bifasica, con proposta del promotore seguita da gara aperta: il diritto di prelazione riconosciuto al promotore non integra un indebito vantaggio competitivo, ma compensa il rischio d’impresa e i costi di progettazione sostenuti prima dell’esito della procedura. L’apertura della gara a tutti gli operatori e la mancata presentazione di proposte alternative escludono la violazione dei principi di concorrenza e par condicio. Il conflitto di interessi deve essere provato e riferito al soggetto che ha effettivamente adottato gli atti, non a un dipendente privo di poteri dirigenziali e estraneo al procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di una struttura sanitaria privata situata in un’area confinante con un terreno di proprietà comunale. Nel 2021 aveva manifestato l’intento di realizzarvi un parco urbano con campi da paddle e tennis. Il Comune ha invece approvato una deliberazione consiliare con cui ha modificato la destinazione dell’area, da standard generico per verde pubblico e sport a destinazione specifica volta a favorire le attività nel campo del tennis, e ha poi indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva, dei lavori di ampliamento e della successiva gestione dell’impianto.
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione, il bando, il disciplinare e gli atti successivi, deducendo la costruzione di un percorso amministrativo su misura per l’associazione confinante, divenuta promotrice, la sussistenza di un conflitto di interessi e il difetto di istruttoria e di bilanciamento degli interessi. Ha chiesto l’annullamento e il risarcimento del danno. Nel corso del giudizio la gara è stata aggiudicata e il contratto di concessione stipulato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dall’esame delle eccezioni processuali di tardività e di difetto di legittimazione, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Quanto al primo e al terzo motivo, trattati congiuntamente, il Consiglio comunale ha esercitato il proprio potere di pianificazione urbanistica e di valorizzazione del patrimonio dell’Ente. Si tratta di scelte sindacabili solo per manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento, nella specie non ravvisabili.
L’operato comunale appare coerente con finalità di interesse pubblico: valorizzazione degli impianti sportivi con capitali privati mediante partenariato pubblico-privato, promozione dello sport e apertura a tutti i soggetti interessati a presentare proposte. Al ricorrente è stata prospettata la possibilità di presentare proposte alternative nel rispetto della destinazione impressa, ma l’interessato non ha impugnato tempestivamente tale destinazione né ha concretizzato l’annunciato progetto con una proposta valutabile.
La procedura rispetta i dettami dell’art. 4 del d.lgs. n. 38/2021, che disciplina una forma di PPP a struttura bifasica, con proposta e successiva gara. Nella prima fase l’associazione controinteressata ha presentato il progetto e, dopo l’approvazione, ha assunto la posizione di promotore. Nessun altro operatore ha presentato proposte, sicché il Comune non ha dovuto effettuare comparazioni. Nella seconda fase il progetto approvato è stato posto a bando con procedura aperta.
Il diritto di prelazione riconosciuto per legge al promotore, esercitabile solo al termine della gara e nel caso in cui questi non risulti vincitore, non costituisce un indebito vantaggio: l’ordinamento lo prevede per incentivare il partenariato, poiché il promotore assume il rischio d’impresa e sostiene i costi di progettazione prima di sapere se realizzerà l’opera.
Il secondo motivo muove da un presupposto erroneo. I provvedimenti dirigenziali sono stati adottati dal dirigente dell’Area tecnica, mentre il soggetto evocato dal ricorrente è un dipendente comunale non dirigente e non responsabile dell’Ufficio tecnico, che ha tempestivamente comunicato la propria posizione associativa e non risulta aver preso parte agli atti della procedura. Il conflitto di interessi dedotto è quindi smentito dagli atti di causa. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in considerazione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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