I costi di sponsorizzazione non sono spese di rappresentanza e sono deducibili se inerenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 21643 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reddito d’impresa, i costi di sponsorizzazione, consistenti nella promozione del marchio e del prodotto che si intende lanciare sul mercato, devono qualificarsi come spese di pubblicità e non come spese di rappresentanza, con la conseguenza che la loro deducibilità non è soggetta ai limiti di cui all’art. 108, comma 2, T.U.I.R., ma è subordinata esclusivamente alla verifica dell’inerenza rispetto all’attività di impresa. Il relativo giudizio ha natura qualitativa, come potenziale e indiretto beneficio per l’attività imprenditoriale, e non quantitativa, poiché l’eccessiva onerosità della spesa non costituisce di per sé indizio di antieconomicità, salvo che l’Amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità quale indizio dell’assenza di connessione tra costo e attività d’impresa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento per l’anno 2008, rettificando il reddito dichiarato e disconoscendo i costi sostenuti per la sponsorizzazione di un’associazione sportiva dilettantistica. L’Ufficio aveva riqualificato tali spese come spese di rappresentanza, ritenendole deducibili solo parzialmente ai sensi dell’art. 108, comma 2, T.U.I.R., e aveva contestato l’eccessiva onerosità delle erogazioni rispetto ai servizi pubblicitari ottenuti.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro e, in appello, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche confermavano la parziale indeducibilità dei costi, evidenziando la mancata prova dell’effettività delle prestazioni e l’antieconomicità della spesa. La società proponeva ricorso per cassazione, lamentando in particolare l’illegittima riqualificazione fiscale operata dai giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ricostruisce la natura giuridica dei costi di sponsorizzazione, superando la distinzione tradizionale tra spese di pubblicità e spese di rappresentanza. Richiamando la giurisprudenza in tema di associazioni sportive dilettantistiche, la S.C. osserva che le sponsorizzazioni, essendo finalizzate alla pubblicizzazione del marchio e dei prodotti dello sponsor, si connotano prevalentemente come attività promozionale e non come mera erogazione di rappresentanza.
La Corte chiarisce che, rispetto alla finalità promozionale, la questione che può porsi è unicamente quella dell’inerenza alla attività di impresa, la quale va intesa in senso qualitativo, come potenziale e indiretto beneficio per l’attività imprenditoriale, e non in senso quantitativo, come utilità o futuro incremento della stessa. Ne consegue che l’eccessiva onerosità della spesa sostenuta non costituisce, di per sé, un segnale di incongruità o di antieconomicità, dovendosi verificare la coerenza tra costi e attività economica.
Nel caso di specie, la Corte rileva che la società sponsorizzatrice aveva agito per pubblicizzare i propri prodotti, mentre l’Ufficio aveva contestato solo l’adeguatezza dei costi rispetto al ritorno commerciale, riqualificandoli come spese di rappresentanza. Tale operazione è errata, poiché esula dalla natura dei costi, che vanno esclusi dalla categoria delle spese di rappresentanza, e la questione dell’eventuale macroscopica antieconomicità doveva essere dimostrata dall’Amministrazione finanziaria. La Corte accoglie pertanto il secondo motivo di ricorso e cassa la sentenza con rinvio per un nuovo esame del merito.
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Nota della Redazione
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