Autosufficienza del ricorso e motivazione apparente nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 20834 del 25.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che faccia rinvio ad atti e documenti del giudizio di merito senza riprodurne il contenuto, o senza indicarne la collocazione nel fascicolo di parte, è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. Tale onere, corollario della specificità dei motivi, non impone l’integrale trascrizione degli atti, ma richiede che le censure ne espongano puntualmente il contenuto rilevante. La sentenza tributaria che esponga, sia pure in forma concisa, le ragioni di fatto e di diritto della decisione assolve l’obbligo di motivazione; il richiamo a pronunce relative ad altri periodi d’imposta, estraneo alla ratio decidendi, costituisce argomentazione ad abundantiam, improduttiva di effetti giuridici e non autonomamente impugnabile.
Il Fatto
Il contribuente, titolare di una ditta individuale, impugnava l’avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2010, l’Ufficio aveva ricostruito induttivamente il reddito a seguito di omessa dichiarazione dei ricavi, applicando al totale delle operazioni attive una percentuale del 9,10%, previa estrapolazione di un campione di soggetti operanti nella medesima provincia.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello, rilevando che il contribuente non aveva offerto elementi probatori idonei a comprovare ulteriori costi da computare nella rideterminazione del reddito. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate non svolgeva difese e partecipava soltanto all’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Investita in via prioritaria del secondo motivo, con cui si deduceva l’error in procedendo per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità e l’infondatezza. Richiamando il proprio consolidato orientamento, essa ha precisato che il rapporto tra istanze di parte e pronuncia del giudice può dar luogo a due vizi distinti: l’omessa pronuncia su una domanda o eccezione integra nullità della sentenza per error in procedendo, censurabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; la pronuncia che non esamini una o più questioni giuridiche sottoposte integra invece un vizio di motivazione. L’erronea sussunzione del vizio nell’uno o nell’altro motivo comporta l’inammissibilità del ricorso.
La Corte ha poi rilevato che la sentenza impugnata espone, sia pure in forma concisa, il percorso argomentativo seguito, dando conto della ricostruzione induttiva operata dall’Ufficio e dell’onere probatorio gravante sul contribuente. Il requisito di contenuto richiesto dalla legge risulta pertanto soddisfatto. Muovendo dalla giurisprudenza secondo cui la motivazione apparente ricorre quando il giudice indichi gli elementi del proprio convincimento senza una loro approfondita disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo, la Corte ha escluso che tale vizio sia configurabile nella specie.
Il richiamo della Commissione tributaria regionale alle pronunce rese nei confronti del medesimo contribuente per altri periodi d’imposta è stato infine qualificato come argomentazione svolta ad abundantiam. Non costituendo autonoma ratio decidendi, essa non spiega alcuna influenza sul dispositivo ed è improduttiva di effetti giuridici, con la conseguenza che la sua impugnazione è priva di interesse.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per violazione dell’autosufficienza. Il ricorrente aveva omesso di riportare il contenuto dell’avviso di accertamento e del report a esso allegato, limitandosi a un generico riferimento. Pur non dovendosi interpretare l’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. in modo eccessivamente formalistico, anche alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021, resta fermo che i motivi debbono indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.