Compensazione spese e soccombenza virtuale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 26683 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, quando il giudice dichiari la cessazione della materia del contendere, la decisione sulle spese giudiziali va assunta secondo il criterio della soccombenza virtuale: il giudice deve cioè valutare, in via prognostica ex post, se la domanda originaria sarebbe stata accolta o rigettata se non fosse intervenuta la definizione del giudizio. La pronuncia sul fondamento della domanda, ai fini delle spese, costituisce apprezzamento di fatto, sindacabile in cassazione solo se sorretto da motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei. La compensazione delle spese può essere disposta, anche nel rito tributario, solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente motivate e riferite a specifiche circostanze o aspetti della controversia.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato il preavviso di fermo amministrativo notificatogli dall’agente della riscossione in dipendenza di cartelle di pagamento per omesso versamento della TARSU per gli anni 2002, 2003 e 2006, in favore del Comune. Dopo una prima fase di merito e un primo annullamento con rinvio limitato al capo sulle spese, in riassunzione la Commissione tributaria regionale confermava la compensazione delle spese del primo grado, già disposta in conseguenza dello sgravio dei ruoli intervenuto in corso di causa, e condannava il ricorrente alla rifusione delle spese del grado di rinvio.
Avverso tale sentenza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., per non essere stata rispettata l’indicazione del giudice di rinvio sul criterio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il motivo è infondato. La Corte muove dal quadro normativo consolidatosi per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale del previgente terzo comma dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui riferiva la regola di neutralizzazione delle spese alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dalle definizioni di pendenze tributarie previste dalla legge, cui il legislatore si è adeguato con la riformulazione operata dal d.lgs. n. 156/2015.
Da qui il principio già enunciato dal giudice di legittimità: spetta al giudice del merito, che dichiari la cessazione della materia del contendere, valutare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo la soccombenza virtuale. Solo ove non ricorra una definizione di pendenze tributarie previste dalla legge, il giudice liquida le spese secondo il criterio generale, salvo che ritenga sussistenti gravi ed eccezionali ragioni, espressamente motivate.
Nel caso esaminato la Corte rileva che il giudice del rinvio si è conformato a tale indicazione, giustificando la conferma della compensazione con una prognosi postuma di infondatezza del ricorso originario, in ragione del difetto assoluto di documentazione delle allegazioni difensive. Si tratta di apprezzamento di fatto congruamente motivato e non censurabile nel merito.
Il giudice di legittimità ribadisce poi che le gravi ed eccezionali ragioni giustificative della compensazione devono essere esplicitate e riguardare circostanze concrete della controversia, come la condotta processuale della parte o l’incidenza di fattori esterni non controllabili, e non possono essere illogiche né erronee. Richiama inoltre la giurisprudenza costante secondo cui, nel processo tributario, all’annullamento in autotutela dell’atto impositivo non consegue necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, quando tale annullamento non dipenda da una manifesta illegittimità del provvedimento sussistente sin dalla sua emanazione.
Il ricorso è pertanto rigettato, con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, e senza pronuncia sulle spese, essendo rimaste intimate le parti vittoriose.
Nota della Redazione
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