Compensazione delle spese subordinata a gravi ed eccezionali ragioni non illogiche (Cass. civ. Sez. V n. 22605 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali nel processo tributario, la compensazione totale o parziale è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto a indicare esplicitamente nella motivazione, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. nella formulazione applicabile ratione temporis. Tali ragioni non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. Il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, e non ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato nel 2012, con cui l’Agenzia delle Entrate accertava in capo a una società un maggior reddito d’impresa, con ripresa a tassazione per IRAP e IVA, imputando il maggior reddito anche ai soci. Dopo una prima pronuncia di incompetenza, il ricorso dei contribuenti era parzialmente accolto in primo grado; la sentenza di appello, depositata nel 2017, annullava l’accertamento e condannava l’Ufficio alle spese.

La Cassazione, con ordinanza del 2019, cassava con rinvio la decisione di merito. Il giudizio di rinvio, riassunto nei confronti dell’amministrazione e degli ex soci, si concludeva con la sentenza n. 220/2024, che accoglieva il ricorso del contribuente ma compensava integralmente le spese per tutti i gradi. Avverso tale solo capo della decisione il contribuente propone ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene fondato il motivo. Sul piano del diritto, richiama la giurisprudenza secondo cui le gravi ed eccezionali ragioni poste a fondamento della compensazione, nella formulazione applicabile ratione temporis, non possono essere illogiche o erronee: diversamente si configura un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. Nella specie, la Corte richiama Sez. L, ord. n. 14036 del 21/05/2024, Sez. 5, ord. n. 9312 del 08/04/2024, Sez. 5, ord. n. 1950 del 24/01/2022 e Sez. 5, ord. n. 2206 del 25/01/2019.

La Corte osserva che l’unica motivazione adottata dal giudice del rinvio a sostegno della compensazione integrale si fonda su due argomenti: il riferimento all’accoglimento del ricorso dell’Agenzia in Cassazione avverso la prima decisione di secondo grado, e il rilievo attribuito a una sopravvenuta sentenza della Corte d’Appello di Ancona di assoluzione penale di uno dei soggetti coinvolti. Entrambi i motivi sono giudicati irragionevoli.

Il giudice del rinvio, infatti, deve regolamentare le spese tenendo conto della soccombenza complessiva e non dell’esito di una sola fase o grado del giudizio, tanto più quando l’accoglimento del ricorso dell’Agenzia era fondato su una questione di carattere pregiudiziale, con restituzione degli atti al giudice di secondo grado per l’esame del merito. La Corte richiama sul punto Sez. U, ord. n. 32906 del 08/11/2022, secondo cui il giudice del rinvio deve attenersi all’esito finale della lite e può pervenire a un provvedimento di compensazione, totale o parziale, ovvero condannare al rimborso delle spese la parte vittoriosa in Cassazione ma complessivamente soccombente.

Parimenti incongruo è fondare la compensazione integrale su una sentenza assolutoria sopravvenuta nel corso del giudizio, senza una verifica puntuale dell’identità o meno dei documenti versati e senza procedere alla verifica dell’incidenza di tali elementi rispetto alla soccombenza rilevata. La pronuncia impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche, in diversa composizione, per una nuova liquidazione delle spese dell’intero giudizio, comprese quelle del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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