Compensi avvocati interni al netto dell’IRAP a carico della P.A. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10402 del 21.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli importi dovuti all’avvocatura interna degli enti locali ai sensi dell’art. 27 del CCNL 14 settembre 2000, dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e dell’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014, conv. dalla legge n. 114 del 2014, hanno natura retributiva e spettano al netto dell’IRAP. L’imposta regionale sulle attività produttive resta inderogabilmente a carico della P.A. datrice di lavoro, che non può farla gravare sul dipendente né direttamente, con ritenuta alla fonte, né indirettamente, riducendo a monte e in proporzione le risorse specificamente destinate ai compensi professionali. La P.A. può invece accantonare sul fondo le somme necessarie a versare l’IRAP solo per la parte che eccede i limiti di spesa fissati dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dal regolamento interno, che conformano ab origine il credito. L’azione del dipendente è di adempimento: il creditore prova la fonte del diritto, il debitore l’estinzione.
Il Fatto
Una dipendente della Provincia di Grosseto, con funzioni di avvocato presso l’ufficio legale dell’ente, lamenta che la P.A., a partire dal 2011, ha iniziato a trattenere l’IRAP sui compensi professionali a lei spettanti, accantonando sul fondo destinato a tali emolumenti le somme necessarie al tributo e distribuendo solo il residuo. Chiede la restituzione di quanto non corrisposto.
Il Tribunale di Grosseto accoglie la domanda. La Corte d’appello di Firenze riforma la decisione, ritenendo che il diritto della lavoratrice vada individuato solo dopo che il datore ha assolto agli obblighi tributari. La dipendente ricorre per cassazione con due motivi, deducendo violazione dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005 e degli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 446 del 1997: l’ente avrebbe realizzato una traslazione dell’imposta dal datore al lavoratore.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la disciplina in tre periodi: fino al 31 dicembre 2005, regolata dall’art. 69, comma 2, del d.P.R. n. 268 del 1987 e dall’art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000; dal 1° gennaio 2006, con l’aggiunta della prescrizione dell’art. 1, comma 208, della legge n. 266 del 2005; dal 2014, con l’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014.
Da tale quadro la Corte ricava quattro regole. La prima: parte della retribuzione degli avvocati dipendenti pubblici è costituita da quote delle somme riscosse a titolo di competenze e onorari posti a carico delle controparti. La seconda: la disciplina di questa componente risiede nella legge, nella contrattazione collettiva e nei regolamenti interni, e prescinde dalla normativa sulla contabilità pubblica. La terza: esistono limiti all’erogazione che impediscono ab initio il sorgere del diritto oltre un dato importo, fissati dalla legge o da atti organizzativi interni, la cui sussistenza va allegata e dimostrata dall’ente. La quarta: le somme sono comprensive degli oneri riflessi, ma non dell’IRAP, che grava inderogabilmente sulla P.A.
Il Collegio valorizza il parere n. 33 del 2010 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, chiarendo che l'”accantonamento” ivi previsto non equivale a detrazione dal compenso, ma impone di tenere contabilmente separate le somme destinate all’Erario da quelle destinate agli avvocati. Il profilo giuridico-contrattuale è scisso da quello contabile dell’allocazione delle risorse.
La Corte richiama poi il Cons. Stato n. 5817 del 2024, che ha ammesso la confluenza sul fondo delle risorse destinate al tributo, ma ha ribadito il divieto di qualsiasi trattenuta in sede di liquidazione; e la giurisprudenza di legittimità: Cass. n. 4681 del 2024, Cass. n. 21398 del 2019, Cass. n. 20010 del 2022, che hanno escluso la traslazione dell’imposta, pur ammettendo la detrazione dal quantum ripartibile del maggior onere nei limiti di copertura.
Ne deriva che il giudice di appello ha violato tali regole: non ha verificato il contenuto della contrattazione e della regolamentazione interna, non ha accertato l’esistenza di limiti di spesa, non ha applicato i principi di Cass., Sez. Un., n. 13533 del 2001 sull’azione di adempimento. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Nota della Redazione
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