Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 405 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la parte che dichiari la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso prima che la causa sia trattenuta in decisione provoca la presa d’atto del giudice e la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Il principio dispositivo attribuisce alla parte la piena disponibilità dell’azione sino alla rimessione in decisione, con la conseguenza che la sola dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità, restando compensate le spese quando l’andamento della vicenda contenziosa lo giustifichi.
Il Fatto
La ricorrente, società agricola, aveva impugnato la Nota prot. n. GESWEB/P20241053530 del 20/12/2024, con cui il Gestore dei Servizi Energetici aveva disposto la sua esclusione dalla procedura competitiva per il riconoscimento del contributo in conto capitale e della tariffa incentivante, nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 “Sviluppo Agro-voltaico”. L’esclusione riguardava il progetto di un impianto agrivoltaico di 900,00 kW da installare nel Comune di Pastorano. Insieme al provvedimento di esclusione erano stati gravati la richiesta di integrazioni del 18/12/2024, il chiarimento GSE, il DM Agrivoltaico, le Regole Operative e l’Avviso pubblico, oltre alla graduatoria definitiva.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato, in data 27 novembre 2025, una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, avendo presentato una nuova istanza di ammissione al contributo a seguito della riapertura dei termini della procedura da parte del Gestore. La causa è stata quindi introitata per la decisione all’udienza pubblica del 9 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla ricorrente. Rileva che la parte, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
Da tale dichiarazione consegue la presa d’atto del giudice, che non può decidere su una domanda divenuta priva di interesse, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Il Collegio può soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso.
Il percorso argomentativo si fonda sul principio dispositivo che informa il processo amministrativo e sul richiamo degli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm. A sostegno, la Corte richiama i precedenti del Cons. Stato, sez. VI, n. 6322/2024, sez. V, n. 9668/2023 e sez. III, n. 3981/2021.
In conclusione, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il complessivo andamento della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.