Compensi difensore d’ufficio: fase introduttiva dovuta e spese vive rimborsabili (Cass. civ. Sez. II n. 5807 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso del difensore d’ufficio comprende la fase introduttiva ogniqualvolta la difesa abbia esaminato gli atti introduttivi del giudizio, non esaurendosi tali atti nella sola notificazione dell’atto di citazione. Il giudice dell’opposizione al decreto di liquidazione non può respingere il rimborso delle spese vive documentate invocandone la sola esiguità, perché tale assunto non trova fondamento nell’ordinamento e si traduce in affermazioni tra loro in contrasto irriducibile.
Il Fatto
Una difensora, nominata difensore d’ufficio in un processo penale, ha assistito l’imputato in due udienze. Il magistrato procedente ha liquidato i compensi della fase di studio e della fase decisoria, applicando la riduzione di un terzo ex art. 106-bis del d.P.R. n. 115/2002, e ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento della somma complessiva.
La difensora ha proposto opposizione, chiedendo anche i compensi della fase introduttiva e di quella istruttoria, il rimborso forfettario degli accessori e una modesta somma per spese vive. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza depositata il 15 settembre 2020, ha confermato la quantificazione, reputando l’attività svolta di natura meramente interlocutoria e riconducibile alla fase decisoria, e ha escluso il rimborso delle spese vive per la loro esiguità. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è articolato in due motivi. Il primo censura la violazione delle norme sulla quantificazione del compenso e lamenta che il giudice non abbia acquisito il fascicolo del procedimento penale, né richiesto i documenti e le informazioni necessari, così precludendosi la valutazione della quantità e qualità del lavoro difensivo. Richiama, a sostegno, il dovere del giudice dell’opposizione di acquisire gli atti ex art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011.
La Corte ritiene il motivo fondato nel punto relativo al mancato riconoscimento dei compensi per la fase introduttiva. La esemplificazione degli atti contenuta nel comma 3 dell’art. 12 del d.m. n. 55/2014 dimostra che alla ricorrente spetta il compenso per tale fase. Il Collegio accoglie dunque la censura nei limiti indicati.
Non può invece essere riconosciuto alcun compenso per la fase istruttoria. Sempre secondo il citato comma 3 dell’art. 12 del d.m. n. 55/2014, la fase istruttoria comprende le attività istruttorie e le ipotesi di pronuncia di non luogo a procedere: la ricorrente non vi ha dato conto di attività riconducibili a tale fase, non essendo state assunte prove testimoniali.
Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, oltre a motivazione apparente e contraddittoria: il giudice ha rifiutato la liquidazione delle spese vive pur dando atto che erano documentate, e l’esiguità dell’importo non può fondare di per sé il rifiuto del rimborso. La Corte accoglie anche questo motivo, rilevando che il Tribunale ha posto affermazioni tra loro in contrasto irriducibile, richiamando Cass., sez. un., n. 8038/2018.
L’ordinanza impugnata è pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.