Obbligo informativo sulla protezione internazionale e convalida del respingimento (Cass. civ. Sez. I n. 5806 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 10 ter d.lgs. n. 286/1998 impone di assicurare a tutti gli stranieri condotti presso i punti di crisi un’informativa completa ed effettiva sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione e sulla possibilità di rimpatrio volontario assistito. Tale obbligo sussiste anche quando lo straniero non abbia manifestato l’esigenza di chiedere la protezione internazionale, poiché il silenzio o una dichiarazione incompatibile non assumono rilievo se non risulta che la persona sia stata preventivamente e compiutamente informata. Non è sufficiente, per ritenere assolto l’obbligo, che il decreto di respingimento indichi genericamente che il soggetto è stato informato, se nella contestazione dell’interessato nulla emerge dal foglio notizie né da altri atti in ordine ai tempi, alle modalità, alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale. Il giudice di pace, in sede di convalida, è tenuto a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino tunisino, ha impugnato davanti al Giudice di pace di Agrigento il decreto di respingimento emesso dal Questore, eccependo l’illegittimità del provvedimento sotto plurimi profili e, in particolare, deducendo di essere un richiedente asilo.

Il Giudice di pace ha respinto il ricorso, osservando che la presenza di più provvedimenti distinti con identica motivazione non prova il respingimento collettivo, che al soggetto era stata assicurata l’informazione sulla procedura di protezione internazionale e che dalla documentazione non risultava alcuna richiesta di asilo. Avverso tale ordinanza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Gli intimati non si sono costituiti.

La Motivazione della Corte

Il motivo denuncia la violazione dell’art. 360, n. 3), cod. proc. civ. in relazione agli artt. 10, comma 4, e 10 ter d.lgs. n. 286/1998 e all’art. 8 direttiva 2013/32/UE. Il ricorrente contesta la mancata informativa sulla possibilità di richiedere la protezione internazionale e l’insufficienza del mero richiamo al testo del decreto, in assenza di prova dell’effettiva somministrazione.

La Corte ritiene il motivo fondato. La motivazione del giudice di pace è definita stereotipata e standardizzata e non fornisce risposta alle ragioni di opposizione, in particolare non dà conto adeguatamente dell’assolvimento del dovere di informativa previsto dall’art. 10 ter del T.U.I.

La disposizione, letto in conformità al parametro costituzionale dell’art. 117 Cost. e alla giurisprudenza CEDU richiamata, va interpretata nel senso che l’informativa deve essere completa ed effettiva. L’obbligo è diretto ad assicurare la correttezza delle procedure di identificazione e a ridurne i margini di errore, e sussiste anche se lo straniero non ha manifestato l’esigenza di chiedere protezione: il silenzio o una dichiarazione incompatibile, che deve comunque essere chiaramente espressa e non affidata a formule ambigue, non assumono rilievo se manca la prova dell’informativa preventiva.

Non basta, quindi, che il decreto di respingimento indichi genericamente che il soggetto è stato compiutamente informato, se nella contestazione dell’interessato nulla emerge dal foglio notizie né da altri atti o mezzi di prova dell’amministrazione. Devono emergere i tempi e le modalità della somministrazione, con riguardo alla lingua utilizzata e alla presenza di un interprete o mediatore culturale, per consentire una verifica sulla comprensibilità delle informazioni.

Il giudice di pace, in sede di convalida, è tenuto a rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, alla luce dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998 in relazione all’art. 5, par. 1, CEDU. Né è dirimente la dichiarazione sul foglio notizie relativa alla ricerca di lavoro: essa non è univoca e comunque l’obbligo informativo prescinde dalla preventiva rilevazione della volontà di chiedere protezione, rendendo irrilevante una dichiarazione resa prima di essere adeguatamente informato. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione dell’ordinanza e il rinvio al Giudice di pace di Agrigento, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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