Onere della prova e operazioni IVA oggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 21498 del 26.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’onere di provare l’oggettiva inesistenza delle operazioni poste a fondamento della detrazione grava sull’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, tra cui l’assenza di idonea struttura organizzativa del soggetto emittente la fattura. Assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale prova ritenersi raggiunta con l’esibizione della fattura, con la regolarità formale delle scritture contabili o con le evidenze dei mezzi di pagamento, strumenti di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia. È inoltre inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge o di motivazione, miri a una rivalutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l’IVA indebitamente detratta su acquisti di mosto, ritenuti afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti. L’atto muoveva da una verifica della Guardia di Finanza, confluita in un processo verbale di constatazione, che aveva qualificato le fornitrici come “cartiere” o “missing traders”, prive di struttura operativa e dedite all’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso. Nelle more del giudizio di appello interveniva il fallimento della società e la curatela riassumeva il processo. La Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello. La curatela proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dall’Ufficio con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione degli artt. 21 e 54 d.P.R. n. 633/1972 e dei criteri di riparto dell’onere della prova, lamentando l’omessa valutazione della documentazione attestante l’operatività delle fornitrici. La Corte disattende il motivo: la doglianza punta a una più appagante ricostruzione del merito e si scontra con il consolidato riparto probatorio.
Il Collegio richiama il principio secondo cui l’onere di provare la presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto con presunzioni semplici, come l’assenza di idonea struttura organizzativa del fornitore. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni, non bastando la regolarità formale delle scritture o dei mezzi di pagamento. Sul punto la Corte cita Cass. n. 9723 del 2024 e Cass. n. 28628 del 2021.
La Corte rileva inoltre che l’effettuazione di cessioni di beni nel periodo non esclude che altre operazioni siano state connotate da fittizietà, e che il motivo si infrange nel principio che esclude l’ammissibilità della censura volta a contrapporre alla valutazione del giudice di merito una diversa interpretazione delle risultanze processuali (Cass. n. 15276 del 2021; Cass. Sez. U. n. 34476 del 2019).
Con il secondo motivo la ricorrente deduceva il vizio di motivazione apparente della sentenza d’appello. La Corte lo ritiene infondato: la pronuncia lascia cogliere la propria ratio decidendi, coincidente con l’omessa prova, da parte del contribuente, di elementi utili a dimostrare di aver ignorato il coinvolgimento in operazioni fraudolente. La sentenza si pone nel solco nomofilattico che, raggiunta la prova presuntiva dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, addossa al contribuente la dimostrazione dell’esistenza delle operazioni.
Il ricorso è rigettato. Le spese di legittimità sono regolate dalla soccombenza e liquidate in favore dell’Agenzia delle Entrate; la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.