Dividendi esteri: la Convenzione Italia-Germania prevale sull’art. 165 t.u.i.r. (Cass. civ. Sez. 5 n. 16139 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo internazionale di eliminare la doppia imposizione, previsto dall’art. 24, paragrafo 2, capoverso a), della Convenzione Italia-Germania contro le doppie imposizioni sui redditi, ratificata con legge n. 459/1992, è incondizionato. Esso si applica anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero. La norma interna di cui all’art. 165, comma 8, t.u.i.r., che subordina la detrazione a tali adempimenti formali, non può limitare l’efficacia precettiva delle norme pattizie, dovendosi coordinare con esse attraverso il principio di cedevolezza.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, emetteva nei confronti della contribuente due avvisi di accertamento per gli anni 2009 e 2010, recuperando a tassazione dividendi corrisposti da due società tedesche, redditi da fabbricati siti in Italia e interessi attivi maturati su un conto corrente estero. La contribuente impugnava gli atti, deducendo il diritto allo scomputo delle imposte versate in Germania. La Commissione tributaria di primo grado accoglieva solo in parte i ricorsi, ritenendo la Convenzione Italia-Germania non applicabile all’ipotesi di mancata dichiarazione dei redditi. La Commissione tributaria di secondo grado rigettava gli appelli, confermando l’impostazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt. 165, comma 8, e 169 t.u.i.r. e degli artt. 10 e 24 della Convenzione Italia-Germania. La Corte premette che la Convenzione con la Germania, al pari di quella con il Brasile, adotta il sistema dell’esenzione piuttosto che quello tradizionale del credito d’imposta.
La Corte richiama il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui le Convenzioni internazionali, recepite con legge di ratifica, acquistano valore di fonte primaria ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 117 Cost., prevalendo sulle corrispondenti norme interne per il loro carattere di specialità e la loro ratio di evitare la doppia imposizione. Tale prevalenza è ribadita, in materia tributaria, dall’art. 75 d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 169 t.u.i.r., che dispone l’applicazione delle disposizioni interne solo se più favorevoli al contribuente.
Il termine “deduzione” utilizzato dalla Convenzione è ritenuto atecnico, in quanto il meccanismo impiegato è in realtà quello della detrazione dell’imposta assolta all’estero da quella dovuta in Italia. L’obbligo assunto dallo Stato italiano è incondizionato: l’Italia si è obbligata a far sì che i contribuenti che pagano imposte in Germania non subiscano una doppia imposizione sui medesimi elementi di reddito. L’adempimento di tale obbligo non può essere subordinato, sul piano della normativa interna, a limitazioni non concordate tra gli Stati contraenti.
Di conseguenza, l’Agenzia delle entrate non può opporre al contribuente l’inadempimento degli oneri formali di cui all’art. 165, comma 8, t.u.i.r., poiché ciò esporrebbe lo Stato italiano a una violazione del diritto internazionale pattizio. La Corte estende alla Convenzione italo-tedesca i principi già affermati con riferimento all’omologa previsione contenuta nella Convenzione tra Italia e Brasile da Cass. n. 24160 del 2024, nonché in relazione ad altre Convenzioni stipulate dall’Italia contro le doppie imposizioni.
La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, perché provveda al nuovo esame in relazione alla censura accolta e alla liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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