Compensi ai legali interni ASUR e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Marche n. 670 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative agli atti con cui un’azienda sanitaria regionale disciplina la destinazione ai propri legali interni dei compensi professionali liquidati a carico delle controparti soccombenti appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. La determina che integra una disposizione del contratto collettivo dell’Area Dirigenza Amministrativa Sanitaria, aggiungendo la condizione della previa riscossione delle somme, non costituisce atto di macro-organizzazione, ma atto di micro-organizzazione adottato con i poteri del datore di lavoro privato. Analoga conclusione vale per la nota applicativa con cui l’ente nega il pagamento e per la collegata azione di condanna. Anche qualora si verta in tema di atti organizzativi delle aziende sanitarie, la cognizione spetta comunque al giudice ordinario, in ragione dell’autonomia imprenditoriale riconosciuta a tali enti dal d.lgs. n. 502/1992.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente avvocato del ruolo professionale di una azienda sanitaria regionale, era stato collocato a riposo per limiti di età. Al momento della cessazione aveva in carico numerose cause nelle quali le controparti erano state condannate al pagamento di diritti, onorari e spese. Lamentava che l’ente, in forza di un regolamento interno adottato con determina n. 117/DZ-RU del 2 maggio 2005, subordinasse la corresponsione dei compensi professionali al previo recupero delle somme dalle controparti.

Dopo una precedente sentenza di ottemperanza e la nomina di un commissario, l’azienda negava ogni pagamento con la nota n. 24696 del 24 agosto 2016, assumendo che il recupero non fosse ancora avvenuto. Il ricorrente impugnava il regolamento nella parte in cui non distingue tra mancato recupero per insolvenza accertata dopo azione esecutiva e mancato recupero imputabile all’inerzia dell’ente, e chiedeva la condanna al pagamento delle spese liquidate nei decreti ingiuntivi. L’azienda eccepiva il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. La controversia attiene al pubblico impiego privatizzato: la determina del 2005 non fa altro che specificare una disposizione del contratto collettivo dell’Area Dirigenza Amministrativa Sanitaria, relativa alla destinazione ai dirigenti avvocati dei compensi professionali dovuti dall’ente a seguito della condanna alle spese della controparte.

Il tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia sui provvedimenti che individuano le modalità di ripartizione degli importi della retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti con profilo di funzionario avvocato, in base alla graduazione comparativa delle prestazioni esigibili come lavorative dal datore di lavoro pubblico e sullo sfondo della contrattazione collettiva (TAR Lazio Latina n. 521 del 2022). Tali provvedimenti non danno luogo a un assetto organizzativo strutturale, ma costituiscono atti di organizzazione esecutiva di micro-organizzazione.

Sulla stessa linea, la determina dell’azienda che integra la disposizione contrattuale aggiungendo la contestata condizione della previa riscossione non integra un atto di macro-organizzazione. A maggior ragione la nota del 24 agosto 2016, che nega il pagamento interpretando la determina, è atto adottato con i poteri del datore di lavoro privato, così come la collegata azione di condanna.

Il collegio aggiunge un argomento ulteriore, di carattere assorbente. Anche ove la disposizione del 2005 fosse qualificabile come atto di macro-organizzazione, le controversie sugli atti organizzativi delle aziende sanitarie appartengono comunque al giudice ordinario. Di regola la cognizione degli atti di macro-organizzazione spetta al giudice amministrativo, perché in essi si esercita un potere autoritativo e non gestionale, con conseguente inapplicabilità della riserva di giurisdizione di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001. Diverso è però il regime delle aziende sanitarie, che ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. n. 502/1992 si costituiscono con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, in considerazione del loro carattere imprenditoriale strumentale (TAR Lazio Roma n. 7209 del 2019; TAR Marche n. 465 del 2024).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria in caso di riassunzione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. Le spese sono compensate, restando impregiudicata ogni decisione sul merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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