Diffida ad eseguire una sentenza non è atto impugnabile (TAR Lombardia n. 640 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La diffida con cui l’amministrazione intima al privato di dare esecuzione a una sentenza resa tra le parti non costituisce atto amministrativo provvedimentale e non è pertanto autonomamente impugnabile. L’atto che si limiti a richiamare gli effetti di un giudicato e a preannunciare le conseguenti iniziative non incide in via diretta sulla sfera giuridica del destinatario, la cui posizione risulta già definita dai provvedimenti e dalle pronunce che ne hanno confermato la legittimità. Il ricorso proposto avverso tale atto è pertanto inammissibile per carenza originaria di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., poiché l’eventuale annullamento non arrecherebbe alcuna utilità al ricorrente. Non può ritenersi illegittimo l’atto che chiede l’esecuzione di una sentenza pienamente valida ed efficace al momento della sua emanazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato davanti al TAR due provvedimenti provinciali in materia di chiusura di una discarica: l’uno recante disposizioni sui tempi di esaurimento della volumetria autorizzata e di realizzazione dei lavori di chiusura definitiva, l’altro contenente la diffida ex art. 29-decies, comma 9, d.lgs. n. 152/2006. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti erano stati rigettati con sentenza di primo grado, confermata in appello dal Consiglio di Stato n. 9747/2022 del 27/10/2022.
Con atto del 30.12.2022 la Provincia ha quindi intimato alla società di dare esecuzione alla sentenza di appello, avvertendo che in caso di inadempienza si sarebbe proceduto alle conseguenti denunce all’autorità giudiziaria e ad ogni utile iniziativa per l’esecuzione. La società ha impugnato tale atto davanti al TAR, deducendo violazione del d.lgs. n. 36/2003, degli artt. 29-bis e seguenti del d.lgs. n. 152/2006 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, oltre alla violazione dell’art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990. La Provincia ha resistito, eccependo l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, e si è opposta all’istanza di sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio di revocazione pendente in Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’istanza di sospensione ex artt. 295 e 337 cod. proc. civ., richiamando il rinvio dell’art. 79, comma 1, cod. proc. amm. e il disposto dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ.: la sospensione è facoltativa e rimessa alla valutazione di opportunità del giudice, secondo i principi espressi dal Consiglio di Stato n. 5185/2018. Nel caso concreto la sospensione è esclusa dall’assorbente rilievo della questione pregiudiziale di inammissibilità.
Il TAR rileva che l’atto impugnato si limita a intimare l’esecuzione della sentenza di appello, senza alcuna determinazione ulteriore. Esso non integra dunque un provvedimento amministrativo e non produce una lesione autonoma della posizione giuridica della ricorrente, già pregiudicata dai precedenti atti e dalle pronunce che ne hanno confermato la legittimità. Il ricorso è quindi inammissibile per carenza originaria di interesse ex art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm..
Il Collegio aggiunge che dall’annullamento della diffida la ricorrente non ricaverebbe alcuna utilità, poiché resterebbero intatti gli effetti del giudicato e l’obbligo di ottemperarvi, potendo tali effetti venir meno solo all’esito del giudizio di revocazione. Sotto distinto profilo, non può considerarsi illegittimo l’atto che richieda l’esecuzione di una sentenza resa tra le parti e pienamente valida ed efficace al momento della sua emanazione.
La declaratoria di inammissibilità assorbe le eccezioni di improcedibilità sollevate dalla Provincia. Le spese di lite, secondo il criterio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 295 c.p.c. – Sospensione necessaria
- Art. 337 c.p.c. – Sospensione dell'esecuzione e dei processi