Progressioni verticali interne e criteri di valutazione delle prove (TAR Sicilia n. 1418 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le progressioni verticali interne al personale già in servizio costituiscono una procedura comparativa, non un concorso pubblico, e non sono soggette alla piena applicabilità del D.P.R. n. 487/1994. Ne deriva la non applicabilità dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, salvo espressa previsione regolamentare. La Commissione deve fissare e rendere noti i criteri di valutazione prima dello svolgimento della prova, ma non è tenuta a predeterminare i quesiti né a procedere al loro sorteggio, quando il colloquio sia finalizzato a verificare le competenze professionali specifiche acquisite dal candidato nel contesto lavorativo rispetto alle funzioni dell’area superiore. Il punteggio dei titoli di servizio può essere riproporzionato alle ore effettivamente lavorate, in conformità all’avviso di selezione.

Il Fatto

I ricorrenti hanno partecipato alla procedura per titoli ed esami finalizzata alla progressione verticale del personale del Comune di Mazara del Vallo, per la copertura di dieci posti nel profilo di istruttore direttivo amministrativo contabile, area dei funzionari e delle elevate qualificazioni. La selezione prevedeva la valutazione dei titoli, una prova pratica e un colloquio diretto ad accertare le competenze professionali acquisite nel contesto lavorativo rispetto alle funzioni dell’area superiore.

Collocatisi in posizione non utile nella graduatoria definitiva, i ricorrenti hanno impugnato i verbali della Commissione e le determinazioni dirigenziali di approvazione, deducendo la violazione dei criteri di predeterminazione delle prove e l’errata valutazione dei titoli. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto. La richiesta di sospensione cautelare è stata respinta per assenza del periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, che descrive le progressioni fra le aree come procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ulteriori e sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. La norma non configura una procedura concorsuale e non richiama la disciplina del D.P.R. n. 487/1994.

Da qui la non applicabilità dell’art. 12 del D.P.R. n. 487/1994, salvo espressa previsione regolamentare, richiamando il Collegio il precedente del TAR Catania, sentenza n. 87 del 15 gennaio 2024. Il Comune, recependo la normativa primaria con deliberazione di G.M. n. 24 del 6 febbraio 2024, ha approvato un Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali, non impugnato incidentalmente, che demanda alla Commissione la definizione dei criteri di valutazione nella prima seduta utile, con comunicazione agli interessati mediante pubblicazione del verbale.

Nel caso concreto la Commissione, insediatasi il 6 marzo 2024, ha determinato i criteri della prova-colloquio e li ha pubblicati in pari data sul sito istituzionale, unitamente all’avviso di convocazione, indicando la chiarezza espositiva e la proprietà di linguaggio, il livello di esperienza acquisita in ambito tecnico e il livello di conoscenza della interoperabilità della posizione lavorativa con altri enti. I criteri risultano quindi fissati in modo puntuale e non generico. Quanto al sorteggio delle domande, il Collegio lo esclude: le domande, di fine essenzialmente conoscitivo delle esperienze pregresse, si riferivano alle dichiarazioni rese nel curriculum allegato alla domanda, e predeterminazione e sorteggio sono fasi tipiche dei concorsi pubblici, estranee a una verifica di tal natura.

La seconda censura, relativa all’errata valutazione dei mesi di servizio, è respinta sulla base della ricostruzione del Comune. L’avviso escludeva la valutazione dell’attività prestata in regime di L.S.U. e dell’anzianità necessaria come requisito di accesso; il servizio, inizialmente a tempo determinato dal 16 novembre 2005, è stato riproporzionato alle ore effettive, valorizzando il solo servizio prestato. Il Collegio ritiene l’analisi condivisibile.

Infine, quanto agli incarichi attribuiti ai controinteressati, l’art. 6 dell’avviso non limitava la valutazione agli incarichi rientranti nel profilo messo a selezione, ma richiamava tutti quelli attribuiti e attinenti al profilo professionale, con un punto per incarico fino a un massimo di dieci. Il ricorso, come integrato da motivi aggiunti, è quindi respinto nel suo insieme, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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