Compenso dell’agente della riscossione e criteri del “riscosso” nel giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 201 del 03.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’aggio spettante all’agente della riscossione, quando la convenzione richiama le somme effettivamente riscosse, deve essere calcolato sulle somme univocamente imputate al contribuente, previa individuazione del debitore e della causale del versamento. I termini convenzionali di riversamento decorrono dal perfezionamento di tale imputazione. La gestione contabile è irregolare quando l’agente omette di riversare all’ente locale le somme dovute e opera compensazioni in assenza di un valido titolo legittimante.

Il Fatto

Un Comune ha depositato il conto giudiziale relativo alla riscossione coattiva dei tributi comunali per l’esercizio 2018, reso da una società agente della riscossione. Il Magistrato designato, con relazione di irregolarità, ha rilevato criticità formali e sostanziali: mancata dimostrazione del rinnovo dell’affidamento, assenza di documentazione fiscale, discrasie tra incassi dichiarati e riversamenti, carenza di prove sulle riscossioni effettive.

L’agente contabile ha contestato i rilievi, sostenendo la regolarità del conto per la distinzione tra riscosso, rendicontato e fatturato e per la fisiologicità dello sfasamento temporale tra i tre momenti. La questione è giunta davanti alla Sezione giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla portata dell’art. 6 della convenzione, che ancora il compenso del concessionario alle somme effettivamente riscosse. Il Collegio condivide l’interpretazione dell’agente: la determinazione dell’aggio presuppone l’individuazione del contribuente e della causale, e solo dal perfezionamento di tale operazione decorrono i termini dell’art. 8. Una diversa lettura, che calcolasse l’aggio sulle somme materialmente incassate sine titulo, attribuirebbe al concessionario un vantaggio indebito. Sotto tale profilo la gestione è regolare.

I rilievi dell’istruttore risultano però fondati sotto altro profilo. Esaminando il conto di gestione riclassificato e la sezione “Dettaglio Riversamenti e Note”, la Corte ha ricostruito i dati analitici dei lotti rendicontati. Applicando le percentuali contrattuali (11% per le riscossioni coattive e 24% per le violazioni), il totale degli aggi spettanti risulta inferiore a quello quantificato, con un primo ammanco.

Anche il ricalcolo dell’IVA al 22%, conseguente alla variazione dell’aggio, ha generato un ulteriore ammanco. La Corte ha inoltre detratto dal primo lotto l’importo relativo a fatture del precedente esercizio, portate in compensazione in assenza di un valido titolo legittimante.

All’esito della verifica, la gestione è dichiarata irregolare: l’agente ha omesso di riversare al Comune la somma risultante dalle voci di ammanco determinate. Ai sensi dell’art. 31 c.g.c., le spese seguono la soccombenza. Il conto è dichiarato irregolare e l’agente contabile è condannato al pagamento in favore del Comune, oltre interessi legali, e al pagamento delle spese in favore dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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