Spese processuali mai sotto i minimi tariffari per il difensore vittorioso (Cass. civ. Sez. II n. 31556 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all’avvocato nel rapporto con il proprio cliente, in caso di mancata determinazione consensuale, come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, nonché in caso di liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella vigenza dell’art. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 37/2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate. La deroga ai parametri è dunque ammessa solo entro tale limite, e non può spingersi fino ai valori minimi o al di sotto di essi.
Il Fatto
Il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 12876/2020, aveva accolto la domanda proposta da una parte privata per l’annullamento di una cartella di pagamento relativa a crediti per violazioni del codice della strada, condannando la Prefettura e l’agente della riscossione alle spese processuali, liquidate in misura inferiore ai valori minimi di cui al d.m. n. 55/2014.
Il Tribunale di Roma, in contumacia degli appellati, ha respinto l’appello della parte privata limitatamente al capo sulle spese. Ha ritenuto che il giudice possa derogare ai valori minimi purché dia conto delle ragioni della decisione, ravvisandole nell’assenza della fase istruttoria e nell’estrema rapidità del giudizio. Di qui il ricorso per cassazione, rimesso alla pubblica udienza per il rilievo nomofilattico della questione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione se il giudice possa liquidare le spese processuali in misura inferiore ai minimi fissati dall’art. 4 del d.m. 55/2014, come novellato dal d.m. 37/2018. L’unico motivo censura la violazione di tale disposizione, delle tabelle allegate e degli artt. 91 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.
La Corte dichiara il motivo fondato e aderisce al principio già enunciato in precedenti conformi, richiamati nella motivazione. In base a tale indirizzo, la riduzione dei valori tabellari incontra un limite invalicabile: il giudice non può in alcun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi delle tabelle.
Il principio opera su tre versanti: la liquidazione del compenso tra avvocato e cliente in mancanza di accordo, la liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente e la liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Si tratta di una regola unitaria, che esclude la possibilità di scendere fino ai minimi o al di sotto di essi.
La sentenza impugnata è viziata perché riconosce la legittimità del compenso liquidato in primo grado al difensore della parte vittoriosa in misura inferiore ai valori minimi. La giustificazione fondata sull’assenza di istruttoria e sulla rapidità del giudizio non è idonea a superare il limite di legge.
La Corte accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Il giudice del rinvio dovrà procedere alla liquidazione senza poter scendere al di sotto dei minimi tariffari.
Nota della Redazione
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