Doveri degli amministratori non esecutivi di banche e divieto di ne bis in idem tra sanzioni Consob e Banca d’Italia (Cass. civ. Sez. 2 n. 9559 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative irrogate dalla Consob ad amministratori di banche, la nomina di un direttore generale, cui siano delegate funzioni di gestione ordinaria, non attenua i doveri di vigilanza e di agire informato gravanti sugli amministratori non esecutivi, i quali sono tenuti ad attivarsi autonomamente e in via ordinaria, anche in assenza di segnali di allarme, per verificare l’andamento della gestione aziendale e l’osservanza delle leggi. Sul piano probatorio, l’autorità ha l’onere di dimostrare l’esistenza di segnali d’allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori inerti ad attivarsi, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta. Non integra violazione del ne bis in idem il cumulo tra sanzioni Consob e sanzioni Banca d’Italia ove le condotte sanzionate siano differenti e riconducibili ai diversi ambiti di competenza delle autorità. La critica al ragionamento presuntivo del giudice di merito ex art. 2729 c.c. non può risolversi nella prospettazione di un diverso convincimento fattuale. I motivi di opposizione dedotti per la prima volta dopo l’inizio del giudizio sono esaminabili solo se l’amministrazione abbia accettato il contraddittorio.

Il Fatto

La Consob aveva irrogato a un amministratore di una banca la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 85.000 per violazioni relative alla prestazione del servizio di consulenza, alla gestione degli ordini e all’alterazione del processo di formazione della decisione di investimento dei clienti in azioni della capogruppo. L’opposizione ex art. 195 TUF era stata rigettata dalla Corte d’appello di Torino, che aveva escluso sia la duplicazione di sanzioni rispetto a un precedente provvedimento della Banca d’Italia sia le eccezioni sul difetto di responsabilità dell’amministratore, privo di deleghe per gran parte del periodo di contestazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di merito. In primo luogo, ha escluso la violazione del ne bis in idem, richiamando il sistema di controllo duale previsto dagli artt. 5 e 6 TUF, in cui la Banca d’Italia vigila su rischi e stabilità patrimoniale, mentre la Consob sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti verso la clientela.

In ordine alla responsabilità dell’amministratore non esecutivo, la Corte ha affermato che la nomina di un direttore generale non determina alcuna attenuazione dei doveri degli amministratori. I consiglieri non esecutivi di una banca sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, a ostacolare l’evento dannoso, anche attivandosi autonomamente per verificare l’andamento della gestione. Il dovere di agire informati non è rimesso alle sole segnalazioni degli organi delegati, ma impone un’attività costante di monitoraggio. La Corte ha precisato che tale ricostruzione non configura una responsabilità oggettiva, richiedendosi pur sempre la prova della condotta d’inerzia, del fatto pregiudizievole e del nesso causale.

Sul piano probatorio, in caso di sanzioni amministrative, l’autorità ha l’onere di dimostrare i segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi ad attivarsi; spetta poi a questi ultimi provare di aver tenuto la condotta attiva dovuta. Le circolari della Banca d’Italia, sebbene suggeriscano una chiara distinzione dei ruoli, non possono essere intese come autorizzazione alla preventiva deresponsabilizzazione dei componenti del consiglio di amministrazione.

Quanto al vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui la censura deve individuare una specifica erronea sussunzione dei fatti nel paradigma della gravità, precisione e concordanza, mentre la mera prospettazione di una diversa ricostruzione fattuale è inammissibile. Nel caso di specie, il quadro indiziario, fondato sui finanziamenti concessi per l’acquisto di azioni della capogruppo, era stato correttamente valutato dal giudice di merito con un procedimento articolato in due momenti valutativi.

Infine, la richiesta di riduzione della sanzione, formulata per la prima volta in corso di giudizio, è stata ritenuta tardiva, non avendo l’amministrazione accettato il contraddittorio su tale nuova eccezione, in applicazione del principio dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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