Redditometro: motivazione apparente e onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 14606 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza tributaria che, in tema di accertamento sintetico, confermi il valore presuntivo degli indici di capacità contributiva senza dare effettivamente conto delle dimostrazioni addotte dal contribuente è affetta da motivazione apparente ed è nulla per error in procedendo, ai sensi dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma secondo, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992. La disciplina del redditometro di cui all’art. 38, quarto, quinto e sesto comma, d.P.R. n. 600/1973 introduce una presunzione legale relativa: accertata l’effettività fattuale degli elementi indicatori, il giudice non può privarli del valore presuntivo stabilito dal legislatore. All’inversione dell’onere della prova segue però, ove il contribuente vi abbia adempiuto, un obbligo di esame analitico della documentazione, non sostituibile con valutazioni sommarie. La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d’appello esprime, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione.

Il Fatto

Il contribuente riceveva due avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2007 e 2008. L’Agenzia delle Entrate accertava sinteticamente il maggior reddito ai sensi dell’art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. n. 600/1973, valorizzando la disponibilità di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva: rate di mutuo per casa di abitazione, contratti di leasing per autovettura e incrementi patrimoniali.

Il contribuente impugnava gli avvisi dinanzi alla C.t.p. di Milano, che riuniva i ricorsi e accoglieva parzialmente le domande, rideterminando il reddito imponibile. L’Agenzia proponeva appello e la C.t.r. della Lombardia rigettava il gravame confermando la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia l’Ufficio ricorreva per cassazione con due motivi; il contribuente rimaneva intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia error in procedendo per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, per avere la C.t.r. confermato in modo apodittico la decisione di primo grado, senza indicare le ragioni di fatto e di diritto. Il secondo motivo lamenta l’error in iudicando, per avere il giudice d’appello privato i beni del loro valore presuntivo, con particolare riferimento alle rate di mutuo e ai canoni di leasing.

La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8053/2014 e le Sezioni Unite n. 22232/2016: la motivazione apparente, graficamente esistente ma inidonea a far conoscere il ragionamento del giudice, integra la nullità della sentenza per error in procedendo. Non è consentito all’interprete integrare il percorso argomentativo con congetture.

Quanto al merito dell’accertamento, il Collegio ricorda la costante lettura dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973: il redditometro introduce una presunzione legale relativa (tra le più recenti, Cass. n. 16904/2023 e Cass. n. 37985/2022). Il giudice tributario, accertata l’effettività degli indici di capacità contributiva, non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può valutare solo la prova contraria offerta dal contribuente (Cass. n. 17837/2021).

A tutela della parità delle parti, all’inversione dell’onere probatorio deve seguire un esame analitico della massa documentale relativa agli indici di spesa entrata nel processo (Cass. n. 18178/2022 e Cass. n. 21700/2020). Nel caso di specie la C.t.r. si è limitata ad affermare che il contribuente aveva integrato la prova contraria, senza spiegare come tali dimostrazioni fossero idonee a vincere la presunzione, rinviando sostanzialmente alle valutazioni del primo giudice.

Anche a voler ritenere la sentenza motivata per relationem, ciò è legittimo solo se il giudice d’appello esprime, sia pure sinteticamente, le ragioni della conferma in relazione ai motivi proposti, sì che il percorso argomentativo desumibile dalle due sentenze risulti appagante e corretto (Cass. n. 18231/2016). Presupposti che non si rinvengono nel caso di specie. Il primo motivo è quindi fondato; il secondo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per nuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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