La mancata richiesta dell’assegno di mantenimento non esclude lo stato di bisogno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24009 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla corresponsione dell’assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge. Restano irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all’assenza di uno stato di bisogno. La compensazione delle spese di lite può essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, anche nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di assoluta incertezza della lite, in diritto o in fatto, con gravità ed eccezionalità pari alle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, secondo comma, c.p.c.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto a percepire l’assegno sociale dal 1° agosto 2016 al gennaio 2020. I giudici di merito, richiamando un precedente di legittimità, avevano affermato che lo stato di bisogno effettivo non è escluso dalla mancata richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato, compensando per metà le spese processuali in ragione della controvertibilità della questione.
La ricorrente ha impugnato la sentenza limitatamente al capo relativo alle spese, denunciando la violazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, c.p.c. A suo avviso, la questione era già stata risolta da un precedente di legittimità del 2010 e non presentava margini di controvertibilità. L’Inps ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3), c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità, richiamando il principio per cui il ricorso deve indicare in modo chiaro ed esauriente i fatti di causa, consentendo al giudice di legittimità di acquisire completa cognizione della controversia senza ricorrere ad altre fonti, escludendosi la possibilità di ricostruire i fatti sulla base del controricorso. Nella specie, il ricorso è stato ritenuto idoneo a soddisfare tale requisito, risultando i motivi immediatamente intellegibili.
Nel merito, la Corte ha esaminato il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese, richiamando i consolidati criteri secondo cui l’illogicità e l’erroneità delle ragioni poste a sostegno della compensazione integrano una violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. Il giudice del merito deve astenersi da motivazioni stereotipate, ma alla Corte di legittimità compete una verifica solo “in negativo”, non potendo misurare la gravità e l’eccezionalità delle ragioni oltre le ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto che la “controvertibilità” della questione giuridica, richiamata dal giudice d’appello, trovasse riscontro nel fatto che la pronuncia di legittimità su cui era ancorata la decisione — l’ordinanza n. 14513 del 2020 — era stata emessa in epoca successiva non solo alla domanda ma anche all’appello, proposto nel 2019. La compensazione parziale delle spese risultava quindi in linea con l’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche del d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale.
La Corte ha infine escluso l’errore motivazionale lamentato dalla ricorrente, che invocava un precedente del 2010. Tale precedente riguardava una fattispecie diversa, in cui la mancata percezione dell’assegno di mantenimento era dovuta all’accertata incapienza del coniuge, mentre la vicenda scrutinata dall’ordinanza n. 14513 del 2020 concerneva l’omessa richiesta di qualsiasi assegno in sede di separazione. Solo con il precedente del 2020 si è affermato che il reddito potenziale non può essere considerato nel calcolo della soglia reddituale del richiedente l’assegno sociale, neppure in caso di omessa attivazione per il suo conseguimento.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con dichiarazione di irripetibilità delle spese nei confronti della ricorrente, stante il deposito di rituale dichiarazione per l’esenzione dalla condanna ex art. 152 disp. att. c.p.c., e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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