Compenso unico per più parti con stesso difensore e onere di motivazione sull’aumento (Cass. civ. Sez. II n. 7443 del 28.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale, costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 del D.M. n. 55/2014, salva la possibilità di aumento del 30% per ogni soggetto oltre il primo, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi né che le parti abbiano nominato anche altri legali. La facoltà di aumento, avente natura discrezionale, comporta l’onere per il giudice di motivare sia nell’evenienza in cui ritenga di riconoscerla sia in quella contraria. La liquidazione di distinti compensi in favore di parti con identica posizione processuale e comune difensore viola il principio della non debenza delle spese superflue di cui all’art. 92, comma 1, cod. proc. civ..

Il Fatto

La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva accertato la non coincidenza tra la strada oggetto di rivendica e quella effettivamente realizzata, dichiarando la validità degli atti traslativi posti in essere dagli aventi causa dell’originario venditore e condannando l’attrice alla rifusione delle spese di lite del doppio grado.

Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente lamentava la violazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014, per avere la Corte distrettuale liquidato autonomamente le spese di lite del primo grado in favore di due parti convenute, difese congiuntamente dal medesimo avvocato e aventi identica posizione processuale, anziché un unico compenso, con eventuale aumento del 30%.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso che nel caso di specie si fosse formato un giudicato interno sulla qualificazione dell’azione esercitata come rivendica, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui il giudicato non si determina sul fatto ma sulla statuizione minima costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno solo degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione.

Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, avendo la Corte d’Appello rigettato la domanda di accertamento della proprietà per difetto di un titolo di acquisto derivativo e non per l’operatività della probatio diabolica propria della rivendica. Parimenti inammissibili sono risultati il secondo motivo, volto a contrapporre una autonoma ricostruzione interpretativa dell’atto del 1897 a quella accolta dal giudice di merito, e il terzo motivo, avente ad oggetto una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità.

Quanto al quarto motivo, concernente il risarcimento danni per il taglio di tre ippocastani, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità sia per la mancata invocazione del vizio di motivazione in presenza di una doppia conforme di rigetto, sia perché la censura non incideva sulla ragione di rigetto, fondata sulla negazione della proprietà degli alberi in capo alla ricorrente.

Il quinto motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il principio per cui, in caso di difesa di più parti con identica posizione processuale e stesso avvocato, è dovuto un compenso unico, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dall’art. 4, comma 2, del D.M. n. 55/2014. Tale facoltà, avendo natura discrezionale, impone al giudice l’onere di motivare sia nell’ipotesi in cui intenda riconoscere l’aumento sia in quella in cui intenda negarlo. Non potendo la Corte procedere alla decisione di merito in ragione della discrezionalità dell’aumento, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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