Omessa sanzione accessoria nel patteggiamento: annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. IV n. 11994 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative. L’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, determina l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito. La confisca del veicolo consegue esclusivamente all’ipotesi di reato di cui alla lett. c) della medesima disposizione e non a quella di cui alla lett. b).
Il Fatto
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Caltanissetta proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Gela, definendo il processo ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., aveva applicato al contribuente la pena concordata per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada. Il giudice, tuttavia, aveva omesso di provvedere sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonché sull’eventuale confisca del veicolo, qualora lo stesso fosse appartenuto all’imputato. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale concludeva per l’annullamento della sentenza limitatamente all’omessa sanzione accessoria, con rinvio sul punto al Tribunale di Gela, e per l’annullamento senza rinvio in relazione all’omessa confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso, richiamando il principio fissato dalle Sezioni Unite n. 21369 del 2019, secondo cui è esperibile il rimedio di cui all’art. 606 cod. proc. pen. avverso la sentenza di patteggiamento quando si censuri l’erronea o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative.
Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto fondato. La sentenza impugnata aveva omesso di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante ciò sia espressamente previsto dall’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, nella misura da sei mesi a un anno. Trattandosi di effetto legale conseguente alla pronuncia di condanna, la sua omissione integra un vizio di legittimità della sentenza.
Il secondo motivo, relativo all’omessa confisca del veicolo, è stato invece dichiarato infondato. Tale sanzione, ha precisato la Corte, consegue esclusivamente all’ipotesi di reato di cui alla lett. c) dell’art. 186 cod. strada, mentre nel caso di specie si procedeva solo per la fattispecie di cui alla lett. b). La deduzione era peraltro formulata in via meramente ipotetica.
La Corte ha quindi disposto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della sospensione della patente, sul quale dovrà provvedere il giudice del rinvio, rigettando il ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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