La contumacia non giustifica la compensazione delle spese, ma il parziale accoglimento di un’unica domanda può farlo (Cass. civ. Sez. 2 n. 12030 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contumacia della parte costituisce una condotta processualmente neutra e, come tale, non è idonea a integrare le gravi ed eccezionali ragioni che l’art. 92 c.p.c. richiede per giustificare la compensazione delle spese di lite. L’accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall’art. 92, secondo comma, c.p.c.
Il Fatto
La ricorrente, difensore di fiducia della persona offesa costituitasi parte civile in un procedimento penale, proponeva opposizione avverso il provvedimento di liquidazione delle proprie competenze ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002. Il Tribunale di Pesaro accoglieva parzialmente l’opposizione, riconoscendo un importo maggiore di quello liquidato, ma compensava le spese del giudizio, ravvisando giusti motivi nella circostanza che la mancata costituzione del Ministero non avesse aggravato l’attività difensiva della ricorrente.
La Motivazione della Corte
La ricorrente censura la sentenza per violazione degli artt. 91, 92, 132 c.p.c. e 11 Cost., sostenendo che la mancata costituzione del Ministero non fosse circostanza idonea a giustificare la compensazione delle spese. La Corte ritiene la censura fondata e dà continuità al principio, più volte espresso, secondo cui la contumacia è condotta processualmente neutra, inidonea a integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92 c.p.c..
Nel riaffermare tale principio, la Corte richiama una serie di propri precedenti conformi, tra cui l’ordinanza n. 8273 del 2024 e l’ordinanza n. 833 del 2025. La Cassazione precisa che la contumacia non può quindi essere valorizzata dal giudice di merito per compensare le spese, dovendo viceversa applicarsi il criterio della soccombenza.
La Corte enuncia inoltre l’ulteriore criterio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 32061 del 2022, secondo cui l’accoglimento parziale di una domanda articolata in un unico capo non configura una reciproca soccombenza, che ricorre solo in presenza di una pluralità di domande contrapposte o di un’unica domanda articolata in più capi. Tale evenienza può al più giustificare la compensazione, totale o parziale, delle spese, ma solo se sussistono gli altri presupposti di cui all’art. 92, secondo comma, c.p.c.
Alla luce di tali principi, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Pesaro, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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