Regime premiale degli studi di settore e verifica delle condizioni di accesso da parte del giudice (Cass. civ. Sez. 5 n. 12026 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento basato sugli studi di settore, il regime premiale di cui all’art. 10, comma 9, d.l. n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla l. n. 214/2011) si applica solo al ricorrere di specifiche condizioni: la congruità della posizione del contribuente rispetto agli indicatori previsti dai decreti di approvazione, l’assolvimento regolare degli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti e la mancanza di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia. Il giudice di merito che riconosca il beneficio non può limitarsi a prendere atto dell’adeguamento ai ricavi dichiarato dal contribuente, ma deve verificare la sussistenza in concreto di tutti i presupposti indicati dal comma 10 della medesima disposizione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento con il quale accertava un maggior reddito di impresa per l’anno di imposta 2015, fondato sul processo verbale di constatazione redatto nel 2008, che aveva evidenziato incongruenze e incoerenze nei dati dichiarati nello studio di settore. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado riformava la decisione, ritenendo che il contribuente avesse diritto al regime premiale per essersi adeguato agli esiti dello studio. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, enunciando il principio secondo cui il giudice di merito non può riconoscere il regime premiale semplicemente perché il contribuente si è adeguato ai ricavi derivanti dall’applicazione dello studio di settore. La suprema Corte ha chiarito che la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 10, comma 10, d.l. n. 201/2011 è doverosa e non può essere elusa richiamando la dichiarazione di coerenza resa dal contribuente.
In particolare, la Corte ha rilevato che il giudice di appello aveva obliterato la verifica circa l’effettiva indicazione “fedele” di tutti i dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore, nonché circa l’effettiva coerenza della posizione del contribuente rispetto agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione. Il semplice adeguamento ai ricavi, pur essendo condizione necessaria, non è di per sé sufficiente a garantire il beneficio.
La decisione si pone in continuità con il costante orientamento della Corte, secondo cui il regime premiale richiede la ricorrenza di tre condizioni: la congruità con gli specifici indicatori, il regolare assolvimento degli obblighi di comunicazione e la mancanza di violazioni che comportino l’obbligo di denuncia per i reati di cui al d.lgs. n. 74/2000. Con Cass. n. 27229 del 2025 la Corte aveva già affrontato la questione con riferimento all’applicabilità degli studi di settore alle società di capitali.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma 10 citato, conformemente ai principi enunciati, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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