Il mancato inizio dei lavori entro l’anno determina la decadenza del permesso; la sospensione ex art. 27 d.P.R. n. 380/2001 non richiede il contraddittorio (TAR Sardegna n. 786 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, la decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori nel termine di un anno dal rilascio del titolo opera di diritto ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, senza necessità di un previo provvedimento dichiarativo di natura costitutiva, che riveste efficacia meramente ricognitiva di effetti già prodottisi. L’ordinanza di sospensione dei lavori di cui all’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 ha natura cautelare e vincolata e può essere adottata senza la comunicazione di avvio del procedimento, ferma la possibilità di recuperare le garanzie procedimentali nella fase successiva. Il concetto di effettivo inizio dei lavori va valutato con riferimento all’entità e alle dimensioni dell’intervento programmato e autorizzato, non potendo essere eluso con attività fittizie e simboliche.
Il Fatto
Il 24 maggio 2021 la società ricorrente otteneva il provvedimento unico per la realizzazione di un chiosco amovibile a servizio della balneazione su un’area in località “Museddu”. A seguito di sopralluogo del 18 marzo 2025, la Polizia locale accertava l’allestimento di un cantiere e il posizionamento sull’arenile di blocchi in calcestruzzo, rilevando che i lavori non erano stati avviati entro il termine annuale di legge. Il Comune emanava quindi l’ordinanza di sospensione dei lavori e rimessione in pristino e, successivamente, l’ordinanza di demolizione, avverso le quali la società proponeva ricorso, deducendo plurimi motivi di illegittimità, in particolare per assenza di decadenza espressa del titolo e di contraddittorio procedimentale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso limitatamente all’impugnazione della nota del 18 marzo 2025, trattandosi di atto endoprocedimentale non richiamato nell’ordinanza di demolizione e insuscettibile di ledere la sfera giuridica della ricorrente. Nel merito, ha respinto le doglianze relative alla necessità di una previa dichiarazione di decadenza del titolo edilizio, richiamando l’orientamento per cui l’effetto decadenziale consegue direttamente dalla legge.
La Corte ha altresì escluso l’obbligo del contraddittorio preventivo in relazione all’ordinanza di sospensione ex art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, qualificandola come provvedimento cautelare e vincolato, adottabile in via d’urgenza senza comunicazione di avvio del procedimento, con effetti limitati nel tempo. In ogni caso, l’ordinanza di sospensione è stata ritenuta idonea a fungere da atto ricognitivo della decadenza e da comunicazione di avvio del procedimento repressivo.
Quanto all’inizio dei lavori, il Collegio ha applicato il criterio per cui occorre valutare attività oggettivamente significative dell’effettiva volontà di realizzare l’opera. Sulla base del sopralluogo e della documentazione in atti, le attività descritte dalla ricorrente – quali tracciamento, pulizia e livellamento dell’area – sono state considerate fittizie e simboliche, inidonee a evidenziare la volontà di procedere, atteso anche il decorso di anni senza la realizzazione del manufatto. I provvedimenti impugnati sono risultati infondati anche nel merito.
Infine, in relazione ai motivi aggiunti concernenti la disparità di trattamento per la mancata repressione di altri eventuali abusi nella medesima area, la Corte ha precisato che la tolleranza di situazioni di illegittimità altrui non può essere invocata per contestare provvedimenti repressivi adottati nei propri confronti; la contestazione dell’inerzia dell’amministrazione resta eventualmente azionabile nelle forme dell’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.
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Nota della Redazione
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