Obbligo della P.A. di eseguire il giudicato del giudice ordinario e commissario ad acta (TAR Basilicata n. 166 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, quale condanna al pagamento di somme di denaro. L’inerzia dell’ente intimato configura una palese violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione, mentre l’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sul debitore. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esecuzione entro un termine, nominando un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
A seguito della sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro che condannava la Regione Basilicata al pagamento di somme in favore di parte ricorrente, ivi incluse le spese di lite liquidate in favore del difensore, l’Amministrazione non adempiva al precetto giurisdizionale. La sentenza, notificata in forma esecutiva all’ente, diveniva irrevocabile. Gli originari creditori proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. La Regione, ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, ritenendo rispettati i termini per l’azione di cui all’art. 114 cod. proc. amm. e all’art. 87 cod. proc. amm. Ha, inoltre, accertato l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, co. 1, D.L. n. 669/1996, essendo stato il titolo esecutivo notificato alla pubblica amministrazione in data antecedente.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’inerzia dell’ente ha integrato una palese violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario. Il Tribunale ha precisato che l’onere di dimostrare l’avvenuto integrale adempimento grava sul debitore, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 12533 del 2001. In assenza di tale prova, l’inadempimento deve considerarsi accertato.
Il TAR ha, conseguentemente, dichiarato l’obbligo della Regione di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme spettanti, detratto quanto già eventualmente corrisposto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o un suo funzionario delegato, con l’onere delle relative spese posto a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Il Collegio ha, infine, precisato che la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza ha natura omnicomprensiva, includendo le spese accessorie, i diritti e gli onorari relativi agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio. La Regione è stata quindi condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate forfetariamente, oltre al rimborso del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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