Ottemperanza del giudicato sulla carta docente: inottemperanza accertata e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3083 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo rispetto al diritto di credito, ma è volto a consentire il soddisfacimento del diritto risultante dal giudicato. Il creditore può agire in ottemperanza decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. L’entità delle somme richieste dal creditore non è vincolante per l’Amministrazione, cui spetta verificarne l’esatta misura secondo il titolo e la legge.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, la somma di 3.000,00 euro mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza, passata in giudicato, non era stata eseguita dall’Amministrazione. La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, poiché la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Amministrazione debitrice, basandosi su un titolo con efficacia di giudicato. Il giudice ha affermato la natura non costitutiva del giudizio di ottemperanza, la cui funzione è solo quella di garantire l’esecuzione del diritto già accertato.
Rilevato che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, è stata dichiarata l’inottemperanza dell’Amministrazione. L’ente è stato condannato a pagare entro 90 giorni le somme dovute e gli accessori, con l’avvertenza che i conteggi del creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, che dovrà verificare la corretta misura di interessi e capitale.
Per il caso di ulteriore inerzia, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, che provvederà alla determinazione definitiva dell’importo dovuto e all’adozione degli atti necessari. L’Amministrazione è stata infine condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800,00 euro oltre accessori e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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