Revisione prezzi: silenzio e riparto tra giudice amministrativo e ordinario (TAR Lombardia n. 3480 del 05.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio inadempimento, proposto ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., è rimedio di carattere generale volto a garantire il privato di fronte al mancato esercizio di potestà provvedimentali autoritative lesive di posizioni di interesse legittimo, non già a tutelare qualsiasi forma di inerzia dell’amministrazione. Esso non è pertanto esperibile per la tutela di una posizione di diritto soggettivo, per la quale va proposta azione di accertamento e condanna dinanzi al giudice ordinario, salvi i casi di giurisdizione esclusiva. Le controversie relative ai provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi rientrano nella giurisdizione esclusiva amministrativa ex art. 133, primo comma, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., sia che si contesti la spettanza del riconoscimento sia che si contesti l’importo. In tale materia la posizione del privato contraente si atteggia a interesse legittimo quanto all’an della pretesa, dovendo l’amministrazione svolgere la verifica dei presupposti e concludere il procedimento con provvedimento espresso, senza che il giudice possa sostituirsi ad essa accertando in via diretta il diritto.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria dei lavori di riqualificazione e valorizzazione urbana di una via cittadina, ha chiesto al Comune il riconoscimento della compensazione dei prezzi ex art. 1-septies D.L. n. 73/2021 e dell’aggiornamento prezzi ex art. 26 D.L. n. 50/2022, oltre all’emissione dei relativi certificati di pagamento, e la liquidazione della somma riconosciuta nello stato finale dei lavori. Il direttore dei lavori aveva attestato gli importi dell’adeguamento, ma l’ente non ha concluso i procedimenti né emesso i certificati.

La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, chiedendo l’ordine di concludere i procedimenti con l’adozione dei provvedimenti e dei certificati di pagamento. Il Comune si è costituito sostenendo la cessazione della materia del contendere quanto a talune voci e contestando i presupposti del riconoscimento della somma maggiore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., l’inammissibilità della domanda relativa all’emissione del certificato di pagamento dello stato finale. La pretesa a quel pagamento ha consistenza di diritto soggettivo e non di interesse legittimo; il rimedio sul silenzio non può essere attivato per la sua tutela, con conseguente declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda.

Per la restante parte il Tribunale ha affermato la giurisdizione amministrativa ex art. 133, primo comma, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie sui provvedimenti applicativi dell’adeguamento dei prezzi. La norma è interpretata univocamente nel senso che le contestazioni in tema di revisione dei prezzi spettano al giudice amministrativo sia quanto all’an sia quanto al quantum, salvo che si tratti di mera esecuzione di clausole contrattuali che regolino convenzionalmente la revisione.

Sono stati superati i dubbi sulla tempestività del ricorso: la diffida del 5 marzo 2024 è stata qualificata come nuova istanza, con conseguente decorrenza del termine da essa. Il Collegio ha inoltre escluso la cessazione della materia del contendere quanto ai SAL I e II, non avendo il Comune fornito prova di avere provveduto.

Nel merito il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui la revisione prezzi si atteggia secondo un modello procedimentale volto alla verifica preventiva dei presupposti, cui sottende l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale. Il privato contraente è titolare di un interesse legittimo quanto all’an e di una situazione di diritto soggettivo quanto al quantum solo dopo il riconoscimento del compenso. Ne deriva che, in caso di inerzia, l’appaltatore può impugnare il silenzio, ma non demandare al giudice l’accertamento diretto del diritto, non potendo questi sostituirsi all’amministrazione nell’adempimento dell’obbligo di provvedere.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile e in parte accolto, con ordine al Comune di adottare, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione, un provvedimento espresso sulle istanze di revisione prezzi, prevedendosi la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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