Ordinanza di demolizione e violazione del legittimo affidamento per il vincolo di attività (TAR Lazio n. 835 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere abusive costituisce atto vincolato, rispetto al quale l’amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità neppure in ordine al contenuto. La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento non inficia il provvedimento quando nessun elemento fattuale avrebbe potuto incidere sull’esito. La motivazione dell’atto è soddisfatta dalla descrizione delle opere e dalla indicazione delle violazioni. Il decorso del tempo non radica alcun legittimo affidamento in capo al proprietario. La realizzazione di opere in totale difformità dal titolo e di nuovi manufatti integra nuova costruzione, a nulla rilevando il carattere pertinenziale rispetto a un immobile abusivo.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Sermoneta ordinava la demolizione di opere edilizie abusive realizzate su un immobile di sua proprietà, assistito da una concessione in sanatoria e da una DIA per la demolizione e ricostruzione di depositi con tettoia.
Dal verbale di ispezione dei Carabinieri emergeva la realizzazione di un’abitazione completa e arredata, con ampliamenti planimetrici e volumetrici, variazione della destinazione d’uso da non residenziale a residenziale, nonché la costruzione ex novo di un manufatto in muratura ad uso magazzino con w.c., realizzato in assenza di titolo abilitativo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo la sanzione demolitoria conforme all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 15 della L.R. Lazio n. 15/2008. Le opere, per dimensioni, prospetti, sagoma e cambio di destinazione, integrano una totale difformità dal titolo, mentre il manufatto realizzato ex novo configura un intervento di nuova costruzione.
Quanto ai vizi procedimentali, il Collegio ha escluso che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento possa inficiare l’atto, trattandosi di provvedimento vincolato il cui esito non sarebbe stato comunque diverso.
In merito al difetto di motivazione, la Corte richiama la giurisprudenza costante (Cons. Stato, Sez. III, n. 2335 del 2025) secondo cui l’ordinanza di demolizione non richiede alcuna comparazione tra interesse pubblico e privato, essendo la motivazione adeguatamente integrata dalla descrizione delle opere e dalla loro contrarietà al titolo. Il tempo trascorso non può fondare alcun legittimo affidamento (Cons. Stato, Sez. II, n. 1297 del 2024).
Irrilevante infine la possibilità di attivare l’accertamento di conformità, trattandosi di procedimento su impulso di parte che non condiziona la doverosa attività repressiva dell’amministrazione. Il ricorso è stato respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
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Nota della Redazione
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