L’ottemperanza per la Carta elettronica del docente è accolta con commissario ad acta e astreinte respinta (TAR Sardegna n. 398 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione, entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, di una sentenza di condanna dell’Amministrazione, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e assegna all’Amministrazione inadempiente un termine per provvedere, disponendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., può essere invece negata qualora sussistano “altre ragioni ostative”, tra cui la complessità del procedimento amministrativo finalizzato all’adempimento e la natura del beneficio da riconoscere, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un importo complessivo di € 1.500. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato ed era decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni. L’Amministrazione non aveva dato alcun seguito al titolo esecutivo. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre domandato la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma a titolo di penalità di mora (cd. astreinte).
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero, che era passata in giudicato e che era inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Il ricorso per l’ottemperanza è stato quindi ritenuto fondato e accolto. Il Ministero è stato conseguentemente condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, e con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro novanta giorni dalla richiesta della parte.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. Ha richiamato il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. prevede, quale autonomo limite all’applicazione dell’istituto nei confronti del debitore pubblico, la sussistenza di “altre ragioni ostative”. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta elettronica, che coinvolge una pluralità di soggetti, tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, e nella eccezionale mole di contenzioso seriale sul tema. Il Collegio ha inoltre valorizzato la natura del beneficio, che non costituisce mezzo di sostentamento del lavoratore ma un incentivo meramente eventuale alla formazione continua. Alla luce di tali elementi, la misura coercitiva è stata ritenuta non applicabile.
La pronuncia, infine, ha regolato le spese del giudizio, poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in misura ridotta, avuto riguardo alla natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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