Il Comune non può inibire via ordinanza contingibile l’aumento dei limiti elettromagnetici (TAR Liguria n. 871 del 14.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
I Comuni non possono introdurre limitazioni alla localizzazione, in aree generalizzate del territorio, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche, né incidere, anche in via indiretta o mediante ordinanze contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la cui determinazione è riservata allo Stato dall’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001. Un’ordinanza sindacale che vieti qualsiasi aumento dei limiti vigenti si pone in diretto contrasto con tale riserva. L’adozione dell’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 esige inoltre un’emergenza sanitaria a carattere esclusivamente locale, non surrogabile dal richiamo a un generico rischio per la popolazione. In difetto di istruttoria e di termine di efficacia, il provvedimento è illegittimo e va annullato.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di licenza individuale per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione sul territorio italiano, anche per la tecnologia 5G, ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco di un Comune ligure ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000. Il provvedimento vietava, sul territorio comunale, qualsivoglia aumento dei limiti dei campi elettromagnetici vigenti, fissati in 6 V/m, sul presupposto che nessuna ragione tecnica, tecnologica o economica potesse giustificare un incremento del limite con rischio per la salute della popolazione.
Il limite richiamato era stato superato dall’art. 10, comma 2, legge n. 214/2023, che aveva fissato in via transitoria i limiti in 15 V/m. La società ha articolato due motivi: incompetenza e violazione dell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001; violazione dell’art. 50 TUEL ed eccesso di potere per insussistenza di un’emergenza sanitaria locale e per mancanza di un termine di efficacia. Si è costituito il Ministero competente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Sul primo, il Giudice ha osservato che l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 preclude espressamente ai Comuni di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione. La determinazione di tali limiti è riservata allo Stato.
L’ordinanza impugnata, vietando qualsivoglia aumento dei limiti vigenti, si poneva in evidente e diretto contrasto con la disposizione richiamata. Il vizio non attiene quindi al merito delle scelte tecniche, ma alla ripartizione di competenze tra Stato e autonomie locali in materia di campi elettromagnetici.
Sul secondo motivo, il Tribunale ha escluso che fosse in atto alcuna emergenza sanitaria a carattere esclusivamente locale idonea a giustificare l’adozione del provvedimento ex art. 50, comma 5, TUEL. L’ordinanza si limitava a fare riferimento a un generico rischio per la salute della popolazione, ossia alla mera possibilità di verificazione di un evento futuro, di cui non era possibile apprezzare né la sussistenza né l’intensità.
Ha aggravato il quadro l’assenza di qualsivoglia istruttoria: il Comune dichiarava espressamente di rimanere in attesa di più approfondite valutazioni e accertamenti medico-scientifici, non svolti e rimessi a soggetti terzi non meglio identificati. Mancava inoltre la determinazione del termine di efficacia del provvedimento, elemento essenziale della tipologia provvedimentale.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza e condanna del Comune alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, oltre spese generali, IVA e accessori.
Nota della Redazione
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