Comunicazione antimafia vincolata e irrilevanza del decorso del tempo (C.G.A.R.S. n. 588 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione antimafia di cui all’art. 84, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 è atto amministrativo di natura vincolata, con cui il Prefetto si limita ad attestare la sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 cod. antimafia. In tale attività è preclusa ogni valutazione discrezionale, compresa quella sull’attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa e sulla condotta corretta tenuta negli anni recenti dal destinatario. Il mero decorso del tempo non cancella gli effetti pregiudizievoli della misura di prevenzione definitiva: solo la riabilitazione ex art. 70 cod. antimafia ne determina la cessazione. L’atto fondato su una pluralità di ragioni resta valido ove ne permanga una idonea a sorreggerlo.

Il Fatto

Il destinatario otteneva nel 2020 l’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di servizi pubblici non di linea, presupposto per l’autorizzazione comunale al servizio di noleggio con conducente. Su richiesta della Camera di commercio, la Prefettura rilasciava nel gennaio 2021 una comunicazione antimafia ostativa, richiamando due misure di prevenzione personali: una sorveglianza speciale disposta nel 1994 e riformata in appello nel 1995 con riduzione della durata, e una sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposta nel 2005. Il Prefetto rilevava che l’interessato non aveva ottenuto la prescritta riabilitazione.

L’interessato impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, sede di Catania, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza motivazionale e sproporzione. Sosteneva che il giudizio negativo si fondava su misure risalenti e su un provvedimento poi riformato in appello, senza elementi attestanti il permanere della pericolosità. Il TAR accoglieva il ricorso, ritenendo il remoto precedente del 1995 inidoneo, da solo, a sorreggere la comunicazione. Proponeva appello la difesa erariale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica anzitutto l’atto: si tratta di comunicazione antimafia, non di informazione interdittiva. Sul piano normativo richiama l’art. 84 d.lgs. n. 159/2011, che distingue i due documenti: la comunicazione attesta le cause di decadenza, sospensione o divieto dell’art. 67; l’informazione vi aggiunge la valutazione sui tentativi di infiltrazione mafiosa, espressione di discrezionalità amministrativa.

Da qui la conseguenza centrale: la comunicazione è documento a contenuto vincolato, di tipo accertativo, che riporta il giudizio di permeabilità mafiosa già tipizzato nel provvedimento giurisdizionale. Il Prefetto non gode di alcuna discrezionalità e non può valutare l’attualità del pericolo né la condotta corretta serbata negli anni recenti. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Pl. n. 3 del 2018, Cons. Stato, sez. III, n. 2773 del 2019 e Corte cost. n. 178 del 2021, che ha qualificato la comunicazione come frutto di attività amministrativa vincolata.

L’assenza di discrezionalità è confermata dall’art. 92-bis cod. antimafia, che impone la comunicazione procedimentale degli elementi sintomatici solo in vista dell’informazione interdittiva, non della comunicazione. Il TAR aveva dunque fatto erronea applicazione degli artt. 84 e 67 cod. antimafia.

Il Collegio respinge poi le censure di difetto di istruttoria e travisamento. Il venir meno del secondo elemento ostativo, per effetto della riforma in appello, non travolge l’atto: secondo la costante giurisprudenza amministrativa, un provvedimento fondato su più ragioni resta valido ove ne permanga una idonea. Resiste la misura del 1995, non riabilitata. Quanto al tempo, assegnare al suo decorso l’effetto di cancellare gli effetti della misura violerebbe il principio di legalità: l’art. 70 prevede la riabilitazione quale unico strumento di cessazione dei divieti, con la conseguenza dell’irrilevanza del decorso temporale a fronte della scelta di non richiederla. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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