Impianto agrivoltaico non sussumibile nelle aree non idonee del regolamento regionale (TAR Puglia n. 1200 del 04.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento regionale che individua le aree e i siti non idonei all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, adottato in attuazione delle Linee Guida del D.M. 10 settembre 2010, non è applicabile agli impianti agrivoltaici quando questa tipologia non sia espressamente contemplata tra quelle classificate nell’allegato. Il diniego che fondi il rigetto dell’istanza di P.A.S. sul contrasto del progetto con siffatta disciplina incorre in eccesso di potere per falsa applicazione della norma regionale. L’equiparazione implicita dell’impianto agrivoltaico all’ordinario impianto fotovoltaico con moduli ubicati al suolo integra inoltre un vizio istruttorio e motivazionale, perché le due tipologie presentano caratteristiche differenziali di rilievo, consentendo l’agrivoltaico la coltivazione del terreno sottostante senza impedimenti per la produzione agricola. L’Amministrazione è tenuta a valutare la specifica tipologia di impianto sottoposta a istanza autorizzatoria.
Il Fatto
La società ricorrente presenta in data 8.11.2023, nell’ambito di una Procedura Abilitativa Semplificata, istanza al Comune per l’autorizzazione alla realizzazione, su terreno agricolo, di un impianto agrivoltaico con relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale. Previa comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, il Comune rigetta l’istanza con provvedimento del 2.1.2024, sul rilievo che l’area d’intervento ricade nelle aree non idonee di cui al Regolamento Regionale n. 24 del 30.11.2010, segnatamente nelle perimetrazioni delle connessioni fluviali-residuali.
La società impugna il diniego davanti al TAR, deducendo la falsa applicazione della disciplina regionale, il difetto istruttorio e il difetto assoluto di motivazione. Il Comune, ritualmente notificato, non si costituisce. All’udienza camerale la ricorrente rinuncia all’istanza cautelare; all’esito dell’udienza pubblica la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sulla censura di falsa applicazione del regolamento regionale. Il diniego, come il precedente preavviso di rigetto, fonda la determinazione negativa sul contrasto del progetto con la disciplina posta dal R.R. n. 24/2010, adottato per individuare aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle Linee Guida del D.M. 10 settembre 2010.
Il Tribunale rileva che detto regolamento, tra le varie tipologie considerate, non include l’impianto oggetto di richiesta, contemplando unicamente impianti fotovoltaici, eolici, idraulici e geotermici, nonché quelli alimentati da biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Il richiamo è all’Allegato 2 del regolamento, recante la classificazione delle tipologie di impianti ai fini dell’individuazione dell’inidoneità, che a sua volta richiama la Tabella 1 del D.M. 10.9.2010.
Tanto basta per ravvisare il vizio di eccesso di potere per falsa applicazione della normativa regionale, non risultando la stessa applicabile allo specifico progetto sottoposto a istanza autorizzatoria. Il Collegio aggiunge che, dall’inciso sulle connessioni fluviali-residuali, si desume che il Comune ha implicitamente equiparato l’impianto agrivoltaico a un ordinario impianto fotovoltaico con moduli ubicati al suolo, per il quale l’Allegato 2 stabilisce l’incompatibilità rispetto a tali aree.
Tale indebita equiparazione palesa un ulteriore vizio istruttorio e motivazionale. Le due tipologie di impianti, ancorché in parte similari, presentano caratteristiche differenziali di rilievo: solo l’impianto agrivoltaico consente la possibilità di coltivare il terreno sottostante senza impedimenti per la produzione agricola. Il Collegio richiama, in relazione a una vicenda analoga, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, n. 248/2022, poi confermata da Cons. Stato, Sez. IV, n. 8258/2023, nonché, in termini similari, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, n. 568/2022.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento di diniego annullato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione intimata.
Nota della Redazione
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