Illegittima la sanatoria della procura nulla nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 11078 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la procura alle liti deve essere conferita, a pena di nullità del ricorso ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a., con le formalità dell’autenticazione di cui all’art. 2703 c.c., che postula l’attestazione del pubblico ufficiale circa l’identità del sottoscrittore e l’apposizione della firma in sua presenza. La mera menzione del documento di identità e dell’impronta digitale non equivale a tale attestazione. La nullità che ne deriva non è sanabile né ai sensi dell’art. 182 c.p.c., norma incompatibile con il c.p.a. secondo l’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, né tramite rimessione in termini per errore scusabile, istituto di stretta interpretazione e non applicabile ai ricorsi proposti dopo la pubblicazione di tale pronuncia. La dichiarazione di inammissibilità dei motivi aggiunti determina l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, ove il nuovo provvedimento non sia meramente confermativo del primo.
Il Fatto
Uno studente pakistano impugnava dinanzi al TAR Lazio il diniego di visto d’ingresso per motivi di studio, emesso dall’Ambasciata d’Italia a Manama per carenza di mezzi economici di sostentamento. A seguito del riesame disposto dall’Amministrazione, interveniva un secondo provvedimento di diniego, avverso il quale la parte proponeva motivi aggiunti. In esito alla fase cautelare, il Collegio sollevava d’ufficio la questione della validità della procura alle liti, ritenuta priva dei requisiti di autenticazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato prioritariamente la questione della validità della procura alle liti, rilevando che la firma del ricorrente risultava apposta dinanzi a un pubblico funzionario consolare pakistano senza che questi avesse attestato l’avvenuta identificazione del sottoscrittore e la sottoscrizione in sua presenza, come richiesto dall’art. 2703 c.c. La mera indicazione del documento di identità, della fotografia e dell’impronta digitale non integra gli elementi tipici dell’autenticazione, che richiedono una dichiarazione espressa del pubblico ufficiale.
Richiamando i principi espressi dall’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 182 c.p.c. al processo amministrativo, osservando che l’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. definisce la sottoscrizione del ricorso in senso giuridico e che l’art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a. sancisce la nullità dell’atto privo di tale elemento. La procura deve preesistere alla redazione e alla notificazione del ricorso, secondo una logica incompatibile con la sanatoria prevista dal codice di rito civile.
Quanto alla rimessione in termini per errore scusabile, il Collegio ne ha escluso l’operatività in ragione della data di pubblicazione della pronuncia dell’Adunanza Plenaria, successiva alla quale non può configurarsi alcuna oggettiva incertezza interpretativa. I motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati inammissibili per nullità della procura, con conseguente improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo l’eventuale accoglimento di quest’ultimo travolgere il provvedimento sopravvenuto, non meramente confermativo del primo.
In via gradata, il Tribunale ha evidenziato l’infondatezza nel merito del gravame, osservando che i redditi e i saldi bancari dei familiari del ricorrente non risultavano idonei a comprovare il requisito dei mezzi economici di sostentamento, anche alla luce della soglia minima di euro 10.386 prevista dalla tabella A della Direttiva del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2000.
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Nota della Redazione
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