Concessione di bene demaniale aeroportuale e rito ordinario, non appalti (TAR Toscana n. 1895 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La concessione di un aeroporto comunale minore, destinato ad aviazione generale, costituisce concessione di bene demaniale e non affidamento di appalto o di pubblico servizio. Ne deriva, sul piano processuale, l’applicazione del rito ordinario in luogo del rito speciale appalti, con conversione del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a.. Sul piano sostanziale trovano applicazione i regi decreti nn. 2440/1923 e 827/1924, il Codice della navigazione e la lex specialis, mentre il d.lgs. n. 36/2023 opera solo in quanto espressamente richiamato dagli atti di gara in via di autovincolo. In una concessione di bene l’amministrazione può ampliare la platea dei concorrenti, escludendo requisiti di esperienza specifica; le dotazioni di personale e le attestazioni di settore costituiscono requisiti di esecuzione e non di partecipazione, ove la legge di gara non disponga diversamente.

Il Fatto

Il Comune di Massa, proprietario di un aeroporto minore destinato ad aviazione generale ad uso protezione civile, sanitario, antincendio, turistico e sportivo, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per affidare in concessione, per quindici anni, il compendio immobiliare aeroportuale. All’esito, la società controinteressata si è collocata al primo posto; il raggruppamento composto dalle due società ricorrenti si è situato al secondo.

Le seconde hanno impugnato l’aggiudicazione e gli atti presupposti, formulando anche istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con ordinanza collegiale. Con motivi aggiunti hanno impugnato il contratto di concessione, conosciuto solo dopo il deposito in giudizio, e articolato nuove censure sulla base della documentazione acquisita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione della procedura, contestata dalle ricorrenti. L’art. 4 del disciplinare e l’avviso di indizione descrivono l’affidamento della conduzione, manutenzione e uso del sedime, con espressa esclusione di qualsiasi traslazione di potestà pubbliche e con previsione di un canone annuo. Lo schema richiama la locazione, connotata dalla natura pubblica del bene e dalla destinazione aeroportuale. La qualificazione è confermata, per gli aeroporti minori, dal regolamento ENAC sull’affidamento degli aeroporti demaniali.

Da qui le due conseguenze. Sul piano processuale, la controversia è attratta al rito ordinario e il Collegio dispone la conversione del rito, rilevando che tutti gli atti depositati rispettano i termini più ampi del rito ordinario e che il contraddittorio è pienamente assicurato. Sul piano sostanziale, il d.lgs. n. 36/2023 non si applica, salvo autovincolo: l’iscrizione al ruolo come ricorso in materia di appalti e il richiamo di singole norme del Codice negli atti non modificano l’oggetto della controversia.

Nel merito, il Collegio esamina le censure del ricorso introduttivo e le respinge. Quanto all’assenza di esperienza aeroportuale dell’aggiudicataria, l’art. 6.2 del disciplinare richiama il Codice solo per i requisiti generali; l’art. 100 d.lgs. n. 36/2023, attinente ai requisiti speciali, non è richiamato e non trova applicazione. La scelta di circoscrivere i requisiti di capacità, ampliando la platea in ossequio al favor partecipationis, non è irragionevole per uno scalo di ridotte dimensioni. Il regolamento ENAC sulle aree di atterraggio riguarda beni diversi dagli aeroporti, secondo la definizione dell’art. 701 cod. nav.; quello sugli aeroporti demaniali si applica ai soli scali di proprietà statale.

La presenza delle figure professionali ex art. 6.3, lett. c), del disciplinare costituisce requisito di esecuzione, non di partecipazione: il tenore letterale della clausola e i principi di trasparenza e massima partecipazione giustificano l’ammissione dell’operatore che si sia impegnato ad assumere le risorse dopo l’aggiudicazione. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 5691 del 2024. Quanto alla sede secondaria ex art. 704, comma 3, cod. nav., la norma richiede l’istituzione, non il possesso originario. La verifica dei requisiti tramite dichiarazione giurata autenticata è corretta ai sensi dell’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 445/2000.

Passando ai motivi aggiunti, il Collegio rigetta l’eccezione di difetto di giurisdizione, essendo la materia devoluta al giudice amministrativo dall’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. Le proposte migliorative non sono vietate dalla lex specialis e la loro subordinazione ad autorizzazioni future è circostanza fisiologica. Sulla violazione dello stand still, il Collegio richiama Cons. Stato, sez. V, n. 3754 del 2025: la sola violazione del periodo dilatorio non determina l’inefficacia del contratto. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *