Ammonimento del Questore, obbligo di contemperare le versioni contrapposte (TAR Calabria n. 1953 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento adottato ex art. 8 del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito nella legge n. 38 del 2009, ha finalità preventiva e non sanzionatoria, sicché può essere emesso anche in difetto di piena prova delle condotte contestate. Ciò non esime il Questore dall’obbligo di motivare adeguatamente le valutazioni operate, contemperando le esigenze di difesa del denunciante con quelle del denunciato. È pertanto illegittimo, per difetto motivazionale, il provvedimento che aderisca alla sola versione dell’istante senza indicare le ragioni per cui la ritiene credibile rispetto a quella del soggetto ammonito, e che non chiarisca portata e rilevanza del fatto ammesso dal destinatario nell’esercizio della discrezionalità amministrativa.

Il Fatto

Il Questore della Provincia di Catanzaro ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un soggetto, su istanza della controinteressata, in relazione a presunte condotte persecutorie. La motivazione richiamava le dichiarazioni rese dalle parti nel procedimento e la messaggistica telefonica intercorsa.

Il destinatario ha impugnato l’atto davanti al TAR Calabria, deducendo un unico motivo: violazione dell’art. 8 l. n. 38/2009 per difetto e inesistenza dei presupposti, nonché violazione dell’art. 10 della l. n. 401/1989 per omessa valutazione della memoria difensiva depositata dopo l’avviso. L’amministrazione e la controinteressata si sono costituite chiedendo il rigetto. La domanda cautelare è stata respinta per difetto del periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la funzione dell’istituto. L’ammonimento persegue una finalità preventiva: evitare che l’autore di condotte astrattamente riconducibili all’art. 612-bis cod. pen. perseveri prima della querela e dell’intervento penale. Per pacifica giurisprudenza, richiamata nel testo, il provvedimento può essere adottato anche senza piena prova dei fatti, purché un quadro istruttorio dimostri che i comportamenti sono almeno astrattamente idonei a integrare la fattispecie.

Il giudice richiama il consolidato orientamento del Consiglio di Stato: sentenza n. 2599 del 2015, sentenza n. 2545 del 2020, sentenza n. 6038 del 2014, sentenze n. 4127 del 2015 e n. 758 del 2019, sentenza n. 1085 del 2019. Da tali pronunce ricava l’esigenza di un giudizio prognostico ex ante sul pericolo per il destinatario e il divieto che misure fondate su fattispecie di pericolo sanzionino una colpa d’autore, traducendosi in pene del sospetto.

Su questa base il TAR rileva il difetto motivazionale. L’amministrazione ha ritenuto sussistenti i presupposti con un semplice rinvio alle dichiarazioni rese, senza nulla dedurre sulla differente rappresentazione dei fatti offerta dagli interessati. In particolare, non ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto credibile la sola versione dell’istante rispetto a quella del soggetto ammonito.

Né risulta chiaro l’ubi consistam e la rilevanza dell’unico episodio ammesso dal ricorrente, rispetto al quale egli si è scusato, nell’esercizio della discrezionalità rimessa all’amministrazione. Il deficit motivazionale travolge il provvedimento, ferma restando ogni rivalutazione e l’eventuale riedizione del potere, anche previa ulteriore audizione personale delle parti.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’atto e compensazione delle spese in ragione della peculiare discrezionalità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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