Il divieto prefettizio di detenere armi non richiede una condanna penale (TAR Calabria n. 1958 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di affidabilità richiesto dal T.U.L.P.S. per la detenzione e il porto d’armi è autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale: il primo ha natura prognostica e funzione precauzionale, il secondo è improntato a tassatività e funzione repressiva. L’Autorità di pubblica sicurezza può fondare il divieto di detenere armi su fatti e condotte privi di rilievo penale, valutati nella loro oggettività storica, e può prescindere dagli esiti del procedimento penale, anche quando questo si sia concluso con sentenze che lasciano impregiudicato l’accertamento dei fatti. Il provvedimento inibitorio, avendo finalità cautelare e non sanzionatoria, richiede una motivazione congrua, non una prova dell’abuso, ed è sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del travisamento dei fatti e della manifesta irrazionalità. Il pregresso rilascio e i rinnovi della licenza non generano alcun affidamento, dovendo la valutazione essere riferita all’attualità.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare da lungo tempo di licenza di polizia per la detenzione e il porto d’armi, oltre che di porto di fucile e del diploma di idoneità al maneggio delle armi. A seguito di un diverbio con un automobilista subiva una querela per lesioni e minacce, con conseguente ritiro cautelare delle armi legalmente detenute; a propria volta presentava querela, sostenendo di aver reagito a un’aggressione.
La Prefettura di Catanzaro, ai sensi dell’art. 39 TULPS, adottava il divieto di detenere armi, munizioni ed esplosivi, con obbligo di cessione entro centocinquanta giorni e confisca in caso di inottemperanza. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Calabria, deducendo difetto di motivazione, travisamento dei fatti e carenza istruttoria, per essersi l’amministrazione limitata al dato della querela senza contestualizzare gli eventi né considerare la controquerela e la storia personale del soggetto. L’istanza cautelare era rigettata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione dell’assetto delle autorizzazioni di polizia, richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata: la possibilità di detenere armi è ipotesi eccezionale, perché prevalgono le esigenze di incolumità pubblica. La revoca o il diniego possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, assumendo rilievo anche fatti isolati ma significativi e vicende personali prive di rilevanza penale.
Il passaggio centrale riguarda la distinzione tra il giudizio di affidabilità e l’accertamento penale: il primo è prognostico e precauzionale, il secondo repressivo e ancorato al principio di tassatività. Da qui la legittimità della valutazione compiuta dall’Autorità di pubblica sicurezza sui fatti nella loro oggettività storica, anche a prescindere dagli esiti del procedimento penale. Il Collegio ribadisce inoltre che, stante l’ampia discrezionalità, non si richiede una motivazione particolare, ma solo la sussistenza dei presupposti idonei a escludere scelte irrazionali o arbitrarie; il sindacato giurisdizionale resta circoscritto al travisamento dei fatti e alla manifesta irrazionalità.
Applicando tali coordinate, il TAR rileva che il provvedimento impugnato non si esaurisce nel mero riferimento alla querela. Il rapporto informativo richiamato dalla Prefettura contiene una disamina fattuale degli eventi, corroborata dall’escussione di un teste che avrebbe confermato le dichiarazioni del querelante, con riferimento a frasi minacciose e all’uso di un oggetto atto a offendere. Tale compendio rende congrua la conclusione di non piena affidabilità del ricorrente.
Quanto alla controquerela, il Collegio osserva che le dichiarazioni ivi rese non smentiscono, ma anzi corroborano, l’assunto dell’amministrazione. Sul fronte dell’affidamento, il TAR esclude che il pregresso rilascio e i rinnovi della licenza possano rilevare: la valutazione dell’affidabilità va riferita all’attualità e la recente verificazione degli eventi rende destituito di fondamento ogni richiamo a un affidamento consolidato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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