Decadenza da concessione demaniale marittima per morosità e abbandono del bene (TAR Lazio n. 2717 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione demaniale marittima, disposta ai sensi dell’art. 47 cod. nav., è legittima in presenza di una morosità reiterata e consistente del concessionario nel pagamento dei canoni, che integra grave inadempimento tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione del rapporto. L’oggettivo stato di abbandono e degrado del bene demaniale, accertato in sopralluogo e non contestato, giustifica la decadenza e non è scriminato dall’avvio di lavori di ristrutturazione, i quali non sospendono gli obblighi di cura e custodia gravanti sul concessionario. La sussistenza di una sola autonoma ragione posta a fondamento dell’atto consente di prescindere dallo scrutinio degli ulteriori addebiti.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima destinata all’esercizio di un bar e di un ristorante, ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha pronunciato la decadenza della concessione per una pluralità di inadempimenti: mancato pagamento della polizza relativa al deposito cauzionale, omesso versamento dei canoni per gli anni dal 2019 al 2022, chiusura dello stabilimento per più stagioni con degrado del bene e abbandono dell’area, occupata da terzi.

La società ha dedotto la violazione dell’art. 47 cod. nav., la mancata considerazione del proprio contributo procedimentale ex art. 10 della legge n. 241 del 1990 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. L’amministrazione ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse e per mancata contestazione di tutte le autonome ragioni del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso applicando la ragione più liquida, che consente di prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali. Nel merito, la decadenza risultava motivata da plurimi inadempimenti, tra cui la morosità per quattro annualità consecutive.

Sul primo motivo, i giudici hanno rilevato che la stessa ricorrente aveva ammesso di aver pagato i canoni solo per gli anni 2017 e 2018, mentre nulla aveva allegato in ordine agli importi pretesi dal 2019 al 2022. Tale reiterata e consistente morosità è stata correttamente qualificata dall’amministrazione come grave inadempimento, ostativo alla prosecuzione del rapporto.

Il Tribunale ha poi osservato che l’accertata sussistenza di una sola delle autonome ragioni poste a base della decadenza consente di prescindere dallo scrutinio degli ulteriori addebiti, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 3342 del 2025. Lo stato di abbandono e degrado dell’area, documentato nei sopralluoghi e non contestato, non trovava giustificazione negli argomenti della società.

In particolare, l’avvio di lavori di ristrutturazione non spiegava la loro mancata conclusione, né poteva fondarsi sull’asserita omessa informazione circa l’esito dell’iter autorizzatorio, posto che la società aveva interesse a monitorarne gli sviluppi ed era stata resa edotta con la diffida. Anche una temporanea interruzione dell’attività non avrebbe consentito la sospensione degli obblighi di cura e custodia del bene pubblico.

Quanto al secondo motivo, l’atto impugnato aveva puntualmente esaminato le osservazioni procedimentali, spiegando le ragioni della loro non condivisibilità. Il terzo motivo è stato giudicato generico e privo di contestualizzazione, a fronte di una puntuale ricostruzione dei fatti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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