Concessione demaniale per “altri usi” non elude la gara per lo stabilimento balneare (TAR Puglia n. 442 del 31.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione demaniale marittima rilasciata ai sensi dell’art. 36 cod. nav. per “altri usi” non può essere utilizzata per dissimulare l’insediamento di un vero e proprio stabilimento balneare, il cui rilascio richiede necessariamente una gara pubblica quando l’area non sia stata oggetto di precedente esclusione dal bando per finalità turistico-ricreative. L’ordinanza di fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, co. 10, cod. proc. amm. non preclude la valutazione di profili di eccesso di potere qualora l’amministrazione assegni una concessione il cui esercizio presupponga il passaggio attraverso un manufatto abusivo già oggetto di ordinanza di demolizione confermata in primo grado.

Il Fatto

La società controinteressata, già titolare di una concessione demaniale marittima nella medesima area, aveva ottenuto dal comune una nuova concessione provvisoria ex art. 36 cod. nav. per “altri usi”, della durata di 120 giorni, in un tratto di spiaggia confinante con la proprietà del ricorrente. Quest’ultimo, interessato a divenire concessionario del litorale, impugnava la determinazione, la nota di riscontro alle osservazioni e l’avviso ad opponendum, deducendo plurimi profili di illegittimità.

Il comune aveva espressamente escluso l’area dalle concessioni per finalità turistico-ricreative da assegnare mediante gara, mentre il TAR aveva già dichiarato, con sentenza del 2025, l’illegittimità della proroga della precedente concessione. La società e il comune si costituivano, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse.

La Motivazione del Tribunale

Il Collegio ha escluso la sussistenza del periculum in mora, rilevando che la ricorrente non potrebbe trarre immediata utilità dalla sospensione, non derivando da essa l’attribuzione dell’area, mentre la controinteressata subirebbe il pregiudizio della cessazione delle attività stagionali già avviate.

Quanto al fumus boni iuris, nei limiti della sommaria cognitio, sono emersi profili di marcata illegittimità: la concessione formalmente qualificata per “altri usi” ha in realtà ad oggetto la realizzazione di uno stabilimento balneare mediante occupazione del demanio con ombrelloni, bagni, docce e passerelle, assentita in assenza di gara pubblica.

Sintomatica di eccesso di potere appare anche la scelta di assegnare la concessione quando per il suo esercizio è necessario il passaggio su un ponticello realizzato dalla stessa controinteressata, della cui abusività il comune ha già rilevato intimando la demolizione, con provvedimento confermato giudizialmente e produttivo di effetti.

In ottica di comparazione degli interessi, il Collegio ha ritenuto adeguata la tutela mediante la sollecita definizione del merito, fissando l’udienza pubblica e riservando ogni valutazione anche sulla eventuale trasmissione degli atti ad altre autorità. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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