Giudicato del giudice ordinario e ottemperanza al giudizio amministrativo (TAR Veneto n. 1184 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo idoneo all’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. L’azione è ammissibile quando risulti accertato il passaggio in giudicato del provvedimento ottemperando, sia avvenuta la notifica in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996. L’inerzia dell’Amministrazione nel dare esecuzione al giudicato ne fonda la fondatezza, con conseguente ordine di adempimento entro termine e nomina del commissario ad acta per il caso di inottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a costituire in suo favore la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di € 500,00, oltre rifusione delle spese di lite.

La sentenza non è stata impugnata ed è stata notificata in forma esecutiva al Ministero. L’Amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. L’accertamento del passaggio in giudicato è attestato dalla certificazione rilasciata dal competente ufficio del Tribunale di Vicenza il 17 settembre 2025. È inoltre documentata la notifica in forma esecutiva della sentenza ottemperanda e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30.

Il TAR ha poi affermato la piena riconducibilità del titolo — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero di quelli eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La disposizione è diretta proprio a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato poiché l’Amministrazione intimata non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’esecuzione di quanto impostole. Il Collegio ha pertanto ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, disponendo la costituzione della carta con accredito della somma di € 500,00 e fissando il termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione.

In conformità alla richiesta della ricorrente, è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato ratione muneris nel Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero, con facoltà di subdelegare altro dirigente del medesimo Ufficio. Il commissario dovrà attivarsi, su istanza di parte, in caso di vana scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, provvedendo nell’ulteriore termine di 60 giorni.

Le spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori di legge, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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