La conversione del permesso stagionale è preclusa dopo la scadenza del titolo (TAR Lombardia n. 1168 del 22.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è strutturalmente destinato a fronteggiare esigenze lavorative temporanee, sicché la sua convertibilità in permesso per lavoro subordinato è esclusa una volta che il termine di validità sia scaduto. L’eliminazione delle quote per la conversione ad opera del d.l. n. 145/2024 non elide il potere-dovere di controllo della Prefettura, che resta competente al rilascio del nulla osta previo accertamento dei presupposti sostanziali. La circostanza che il titolo sia stato rilasciato in ritardo non fa venir meno il limite temporale della sua validità. L’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 non può sanare la decadenza in cui si sia incorsi per la presentazione tardiva dell’istanza di conversione.
Il Fatto
Il lavoratore, entrato in Italia con visto per lavoro stagionale, presentava domanda di conversione del permesso in lavoro subordinato alla Questura, dopo che il titolo risultava ormai scaduto da oltre un anno. Il provvedimento di rigetto veniva adottato in applicazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, per mancanza del nulla osta rilasciato dalla Prefettura competente.
Avverso tale decreto il ricorrente proponeva ricorso, deducendo che a seguito del d.l. n. 145/2024 la conversione non sarebbe più soggetta ai limiti numerici dei decreti flussi e che nessuna norma positiva imporrebbe un termine perentorio per la presentazione dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, ritenendo infondate le censure. In primo luogo, i giudici chiariscono che l’eliminazione delle quote per la conversione del permesso stagionale non ha eliminato il potere-dovere di controllo della Prefettura. La valutazione sulla sussistenza dei requisiti per la conversione, tra cui lo svolgimento di almeno tre mesi di attività lavorativa e l’esistenza di un contratto idoneo, spetta ancora alla Prefettura mediante il rilascio del nulla osta.
Quanto alla possibilità di richiedere la conversione dopo la scadenza del titolo, il TAR evidenzia che la legge non prevede espressamente un termine, ma che tale termine si desume dalla natura stessa dell’istituto: non si può convertire un permesso che non esiste più perché scaduto. Il permesso stagionale è strutturalmente temporaneo e alla sua scadenza lo straniero dovrebbe di regola rientrare nel paese di provenienza. La consegna tardiva del titolo non fa venir meno il limite temporale della sua validità.
Richiamando la propria sentenza n. 701 del 20.5.2026, la Sezione esclude che l’istanza possa essere presentata sine die, ammettendo al più che la conversione sia chiesta entro sessanta giorni dalla scadenza del permesso stagionale. Nel caso di specie il ricorrente ha presentato l’istanza oltre un anno dopo il termine complessivo di scadenza del titolo, senza peraltro aver maturato i requisiti per la conversione, non avendo mai svolto l’attività stagionale autorizzata.
Il Collegio esclude infine sia l’applicazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che presuppone un’istanza tempestiva e non può sanare una decadenza irrimediabile, sia il rilascio di un permesso per attesa occupazione, espressamente escluso dall’art. 24, comma 1, per i lavoratori stagionali. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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