Cittadinanza: il mendacio sull’assenza di condanne impedisce la concessione (Cons. Stato n. 1328 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana è legittimo quando non si fonda esclusivamente su condanne penali risalenti per reati poi depenalizzati, ma valorizza anche l’omessa dichiarazione delle stesse nell’istanza, resa sotto la propria responsabilità. Il procedimento di cittadinanza impone all’istante un comportamento improntato ai canoni di lealtà e buona fede, con la conseguenza che il mendacio costituisce autonomo e sufficiente presupposto del rigetto. La riabilitazione sopravvenuta, intervenuta dopo l’adozione del provvedimento, non ne determina l’illegittimità, dovendo la legittimità dell’atto amministrativo essere valutata al momento della sua adozione. Resta salva la facoltà dell’interessato di presentare una nuova istanza.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino marocchino, ha presentato nel 2015 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno, previo preavviso di rigetto, ha respinto la domanda con decreto del 3.3.2020, valorizzando tre decreti penali di condanna risalenti nel tempo per violazione dell’art. 23 del d.P.R. 43/1973 e l’autocertificazione, resa dall’istante, di non aver mai subito condanne.
Il TAR Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso con sentenza n. 5573/2025. L’interessato ha proposto appello, lamentando il travisamento della discrezionalità amministrativa e l’omessa valutazione della sua integrazione sociale, dei legami familiari e lavorativi, della depenalizzazione dei reati e della riabilitazione intervenuta nel 2025.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama il consolidato indirizzo secondo cui l’Amministrazione deve effettuare una valutazione complessiva dell’integrazione dello straniero, che non può ridursi alla mera considerazione di fatti risalenti, pur penalmente sanzionati, senza contestualizzarli nella complessiva situazione sociale, familiare e lavorativa (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6190 del 2025).
Nel caso concreto, tuttavia, il diniego non si fonda solo sulle tre condanne per un titolo di reato successivamente depenalizzato. L’istanza contiene un’evidente omissione: il ricorrente ha dichiarato di non aver riportato condanne penali in Italia, neanche ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Il modulo richiamava espressamente le conseguenze delle dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000. L’appellante non ha fornito alcuna spiegazione dell’omissione e non ha fatto pervenire osservazioni nemmeno a seguito del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
I precedenti invocati dall’appellante non risultano pertinenti: in un caso i precedenti penali riguardavano il coniuge del richiedente (Cons. Stato, Sez. III, n. 7716/2024); negli altri due il diniego non era fondato anche sul mendacio (Cons. Stato, Sez. III, n. 10373/2024 e n. 1823/2025).
Quanto alla riabilitazione del 2025, la Corte esclude che essa possa comportare l’illegittimità postuma del diniego. Trova applicazione la regola generale secondo cui la legittimità del provvedimento si valuta al momento della sua adozione, fondata sul principio di legalità, sull’esigenza di certezza dell’azione amministrativa e sul principio costituzionale di separazione dei poteri, da cui discende il divieto per il giudice di sostituirsi all’Amministrazione e di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati (art. 34, comma 2, c.p.a.). Non spetta al giudice compiere il giudizio di integrazione sociale alla luce della sopravvenienza, valutazione riservata all’Amministrazione. Resta salva la facoltà di presentare una nuova istanza.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.