Silenzio e restituzione di sanzione edilizia: cessazione della materia per sopravvenuta revoca (TAR Lombardia n. 3260 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sul silenzio della pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 117, comma 6, cod. proc. amm., il ricorrente può proporre anche la domanda di accertamento della fondatezza della pretesa ai sensi dell’art. 31, terzo comma, cod. proc. amm., rimanendo invece estranea al rito speciale la domanda risarcitoria, che richiede la conversione del rito. Quando l’amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, revoca il provvedimento sanzionatorio e rimborsa la somma versata, le domande sul silenzio e sulla fondatezza della pretesa restitutoria ex art. 2041 cod. civ. non hanno più oggetto e va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Resta ferma la trattazione separata della domanda risarcitoria, da esaminare con le forme del rito ordinario. La revoca sopravvenuta del titolo sanzionatorio priva di interesse la pretesa di accertamento, anche in presenza di una contestazione sull’originaria legittimità della sanzione.
Il Fatto
Il Comune di Milano, con provvedimento del 29 maggio 2018, aveva irrogato alla società ricorrente una sanzione amministrativa di euro 74.262,50 ai sensi dell’art. 37, primo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001, contestando la realizzazione di un locale deposito al piano interrato, ottenuto mediante demolizione di due box, e di un ascensore interno, in assenza di titolo edilizio.
Dopo aver pagato, la società ha rinvenuto l’autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune il 14 ottobre 1994, che avrebbe assentito l’intervento. Con istanze del 30 dicembre 2022 e del 31 ottobre 2023 ha quindi chiesto la restituzione o l’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. dell’importo versato. L’amministrazione non ha risposto, e la società ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio, per la condanna a provvedere e alla restituzione, oltre al risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto qualificato le domande proposte. Accanto alla domanda di accertamento del silenzio e di condanna a provvedere, il ricorso conteneva una domanda di restituzione della somma versata e una domanda risarcitoria.
Richiamando l’art. 117, comma 6, cod. proc. amm., il Collegio ha chiarito che nel rito speciale del silenzio possono essere esaminate solo la domanda sul silenzio e quella di accertamento della fondatezza della pretesa, quest’ultima riconducibile all’art. 31, terzo comma, cod. proc. amm. La domanda risarcitoria, invece, è estranea al rito e va trattata con il rito ordinario.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che il Comune, dopo la proposizione del giudizio, ha revocato il provvedimento sanzionatorio e ha rimborsato agli ex soci della società ormai estinta la somma versata. Tali circostanze risultano dalla documentazione in atti.
Da qui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda sul silenzio e a quella di accertamento della fondatezza della pretesa, essendo venuto meno l’oggetto dell’accertamento richiesto.
Il Collegio ha quindi disposto la conversione del rito per la trattazione della domanda risarcitoria, da esaminare in una successiva udienza pubblica, con spese al definitivo.
Nota della Redazione
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